sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 13 febbraio 2026

Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 5464/2026, in merito all’applicazione dei nuovi termini di durata delle indagini preliminari stabiliti dalla riforma Cartabia. Il termine di durata delle indagini preliminari è quello previsto dalla riforma Cartabia (nuovo art. 405, co. 2, c.p.p.) - pari, nel caso di delitto, a un anno e non più a sei mesi - quando l’iscrizione nel registro degli indagati sia avvenuta dopo il 30 dicembre 2022, anche se il pubblico ministero abbia successivamente indicato una data anteriore, in applicazione del principio del tempus regit actum. Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 5464/2026, respingendo il ricorso di un sindaco pro tempore agli arresti domiciliari per corruzione.

Il ricorrente, tra l’altro, affermava la tardività della iscrizione nel registro, invocando l’applicazione dell’art. 405, co. 2, Cpp nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del Dlgs 150/2022. Per la VI Sezione penale, tuttavia, non si può prescindere dal fatto che l’iscrizione era stata fatta il 23 gennaio 2023. “Per quanto - argomenta la Corte - una tale scelta da parte dell’organo inquirente possa apparire discutibile non si può superare il dato oggettivo della avvenuta iscrizione in un periodo in cui erano operative le norme nel testo novellato dalla riforma “Cartabia”.

E allora, il termine di conclusione delle indagini preliminari era quello previsto dal nuovo testo dell’art. 405, comma 2, cod. proc. pen., ovvero di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, al posto degli originari sei mesi, previsti ante riforma. Né, prosegue il ragionamento, una tale valutazione può essere superata dal fatto che il Pm abbia deciso di agire in “autotutela”, anticipando l’iscrizione, sulla scorta del nuovo art. 335, co. 1- ter, Cpp: un tale modus procedendi non rende per ciò solo applicabile l’art. 405, co. 2, Cpp nella formulazione previgente alla riforma del 2022, con operatività del minore termine di sei mesi e con decorrenza dal 13 settembre 2022.

Seguendo il ragionamento del ricorrente si arriverebbe ad una “irrazionale applicazione, in modo congiunto e promiscuo, delle disposizioni normative in materia di indagini preliminari nel testo sia antecedente che successivo alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 150”; così violando anche il “principio del tempus regit actum, che notoriamente regolamenta il fenomeno della successione nel tempo di norme di carattere processuale”.

Correttamente, conclude sul punto la decisione, i Giudici della cautela hanno evidenziato che il previgente testo normativo degli artt. 405 e 406 Cpp è applicabile ai procedimenti pendenti al 30 dicembre 2022 e in relazione ai quali l’organo inquirente ha già disposto l’iscrizione nel registro degli indagati: “evenienza - conclude la Corte - non riscontrata nel caso in esame, là dove alla data del 30 dicembre 2022 non era pendente alcun procedimento e non era stata formalmente iscritta la notizia di reato”.