ius.lefebvregiuffre.it, 3 aprile 2026
La Corte costituzionale, con la sentenza 17 marzo 2026, n. 31, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento agli artt. 33, 39 e 40 della legge n. 354/1975, concernenti l’isolamento del detenuto sottoposto alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività comuni. Nel caso di specie il detenuto era stato tratto a giudizio per danneggiamento seguito da pericolo di incendio, in quanto, mentre si trovava in isolamento disciplinare per esclusione delle attività comuni, aveva appiccato il fuoco al materasso e al cuscino in dotazione della camera di detenzione. Il Tribunale di Firenze aveva censurato nel merito gli artt. 33, 39 e 40 della legge n. 354/1975, assumendo che l’isolamento del detenuto, “realizzando una separazione coattiva del medesimo dalla comunità di cui fa parte”, fosse misura sproporzionata ai fini disciplinari, contraria alla finalità rieducativa della pena e dannosa per la salute psicofisica della persona.
In punto di rilevanza, il rimettente aveva evidenziato che le questioni, aventi a oggetto la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune e il pertinente regime di isolamento, erano rilevanti poiché, ove accolte, avrebbero imposto di configurare a favore dell’imputato una scriminante di “legittima difesa, quanto meno putativa”, ovvero l’esimente della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto le questioni inammissibili per difetto di rilevanza. Secondo i giudici il Tribunale di Firenze ha censurato le norme dell’ordinamento penitenziario sull’isolamento disciplinare, che tuttavia non era chiamato ad applicare, vertendo il giudizio principale su un’imputazione di danneggiamento. La prospettazione del rimettente, diretta a far rientrare nell’oggetto del suo giudizio la legittimità della sanzione disciplinare, in realtà mero antefatto dell’ipotesi di reato, è giuridicamente implausibile.
Tale prospettazione non supera il vaglio di non implausibilità della motivazione sulla rilevanza della questione, che la Corte costituzionale è tenuta a svolgere, secondo la propria costante giurisprudenza (ex multis, da ultimo, sentenze n. 21 e n. 10 del 2026). Infatti, tra i presupposti della scriminante di legittima difesa vi è l’inevitabilità del pericolo (Cass. pen., sez. IV, sent. 4 luglio 2006, n. 32282; Cass. pen., sez. I, sent., 25 ottobre 2005, n. 45425). Nella specie, il detenuto poteva evitare il pericolo, che alla sua salute eventualmente fosse derivato dall’isolamento, ricorrendo al magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o, qualora il rimedio al malessere fosse stato urgente, chiedendo il pronto intervento dei sanitari e il ricovero in infermeria.
Quanto alla causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, l’ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare la sanzione disciplinare e la stessa legittimità costituzionale delle norme sulle quali essa si fonda, restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia. Sicché, anche ove la Corte riconoscesse l’illegittimità costituzionale della disciplina sull’isolamento disciplinare, ciò non varrebbe, di per sé, a rendere di particolare tenuità il danno cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.











