sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Carmine Paul Alexander Tedesco

lexced.com, 14 settembre 2025

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1, n. 8325, anno 2025. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato all’ergastolo, stabilendo che la pena dell’isolamento diurno non è fungibile. Non è possibile, quindi, detrarre da essa i periodi di isolamento sofferti per altre ragioni (sanitarie, cautelari o di fatto). La sentenza chiarisce la natura di sanzione penale propria dell’isolamento diurno, distinguendola nettamente dalle altre modalità di esecuzione della pena che comportano una separazione dagli altri detenuti.

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha affrontato un’importante questione relativa all’esecuzione della pena, chiarendo la natura e i limiti dell’isolamento diurno. La pronuncia stabilisce un principio netto: questa specifica sanzione non può essere confusa né sostituita con altri periodi di isolamento che un detenuto può subire per ragioni diverse, come quelle sanitarie o cautelari. Si tratta di una decisione che consolida un orientamento giuridico preciso, distinguendo ciò che è una pena da ciò che è una modalità di gestione della vita carceraria.

Il caso trae origine dal ricorso di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo, a cui era stata applicata anche la sanzione accessoria dell’isolamento diurno. Il condannato aveva chiesto alla Corte di Appello di riconoscere la “fungibilità” tra questa sanzione e due distinti periodi di isolamento che aveva già patito: il primo, definito “di fatto”, durante la sua detenzione in una casa circondariale; il secondo, legato all’emergenza sanitaria da Covid-19, presso una casa di reclusione. In sostanza, chiedeva che il tempo già trascorso in isolamento venisse “scontato” dalla durata dell’isolamento diurno a cui era stato condannato. La Corte d’Appello aveva respinto la richiesta, sottolineando la differenza giuridica tra l’isolamento previsto dall’art. 72 del codice penale e altre forme di separazione (cautelare, sanitaria, disciplinare). Insoddisfatto, il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea della Corte territoriale. Il punto centrale della decisione risiede nella natura giuridica dell’isolamento diurno. I giudici hanno ribadito che non si tratta di una mera modalità esecutiva della pena, ma di una vera e propria sanzione penale, temporanea e suppletiva. Essa si applica quando un reato punito con l’ergastolo concorre con altri reati che, altrimenti, resterebbero impuniti. Al contrario, l’isolamento per motivi sanitari, disciplinari o di sicurezza (come quello previsto dall’art. 41-bis Ord. Pen.) incide unicamente sulle modalità di attuazione del regime detentivo, senza avere la natura di sanzione penale.

La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale. La motivazione sottolinea la “radicale differenza” tra i due istituti. Mentre l’isolamento diurno è una pena, con una finalità punitiva, le altre forme di isolamento sono strumenti gestionali o cautelari, finalizzati a scopi diversi come la tutela della salute, la sicurezza interna al carcere o esigenze processuali.

I giudici hanno specificato che questa differenza impedisce qualsiasi forma di fungibilità o compensazione. Pertanto, il tempo trascorso in isolamento per l’emergenza Covid-19 o in un regime di separazione “di fatto” non può essere detratto dal periodo di isolamento diurno inflitto con la sentenza di condanna. Inoltre, la Corte ha rilevato che le affermazioni del ricorrente riguardo a un presunto “isolamento di fatto” erano state smentite dalle informazioni fornite dall’Amministrazione penitenziaria. Quest’ultima aveva chiarito che il detenuto era stato sottoposto a un regime penitenziario ordinario, senza particolari limitazioni al diritto alla socialità. Il ricorso è stato quindi giudicato anche aspecifico e apodittico, in quanto si limitava a reiterare le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi efficacemente con le ragioni della decisione impugnata.

La sentenza in esame consolida un principio fondamentale nell’ambito del diritto penitenziario: le pene e le modalità di esecuzione della pena sono concetti giuridicamente distinti e non intercambiabili. La pronuncia chiarisce che l’isolamento diurno possiede una sua autonoma e specifica natura sanzionatoria che lo rende unico e non compensabile con altre forme di restrizione subite durante la detenzione. Per il ricorrente, ciò significa la condanna al pagamento delle spese processuali e l’impossibilità di vedere ridotta la durata della sanzione. A livello più generale, la decisione rafforza la certezza del diritto, tracciando un confine netto che impedisce confusioni applicative e garantisce che ogni misura mantenga la sua precisa finalità all’interno del sistema punitivo. 

“Un reato avviene in assenza di empatia. Un sistema che funziona è un sistema che si concentra sul riparare questa mancanza”. Nelle parole di Disa Jironet, il senso delle tante vicende processuali che ha giudicato negli anni in Olanda. Il Festival del Pensare Contemporaneo fa tappa nella Sala dei Teatini. Ospiti del venerdì sera, la procuratrice olandese e il magistrato Marcello Bortolato, chiamati da Francesco Zaffarano a discutere di vendetta e del suo opposto, la giustizia riparativa.

La prima è intrinsecamente connaturata al sistema punitivo del nostro processo penale, che “modella le sanzioni non sull’illecito, ma sulla persona, con una forte componente moralizzatrice”, chiarisce Bortolato. Un sistema che ha prodotto un sovraffollamento delle carceri, un aumento dei suicidi tra i detenuti, e una vittima “marginalizzata” durante il processo. Dimostrazione del fatto, per il magistrato, che il sistema punitivo e anche quello rieducativo hanno fallito nei loro scopi di deterrenza e reinserimento. “La giustizia deve superare un sistema di retribuzione e vendetta istituzionalizzata, aprendosi alla compassione”, propone Jironet. “Compassione” viene dal greco antico sum e pathos, un “dolore condiviso”. Perché “c’è sempre qualcuno che soffre”, continua la procuratrice, e da questa sofferenza - della vittima, del reo, di entrambi - il processo penale si allontana, per rimanere “oggettivo” e “certo”. Ma integrandolo con la compassione, forse, sarebbe più efficace.