di Carlo Taormina*
Il Tempo, 7 settembre 2024
Se non vogliamo aspettare il prossimo suicidio o la prossima rivolta nelle carceri italiane per ricominciare a batterci il petto per la condizione incivile e violatrice dei diritti umani in cui vengono costretti a vivere i nostri detenuti in attesa di giudizio o condannati, occorre intervenire presto e bene, studiando provvidenze che si inseriscano in un armonico piano di più profonde riforme. Noi abbiamo un sistema penale in cui il carcere è sostanzialmente la sola sanzione; non solo, ma la risposta sanzionatoria del nostro paese è la più pesante in Europa: il codice penale è quello fascista del 1930 ed è rimasto invariato, salvo ad essere peggiorato in termini di gravità delle pene. A questa situazione si è aggiunta nel tempo un’autentica aberrazione: l’ordinamento penitenziario, nato per attuare il principio costituzionale della rieducazione del condannato, si è trasformato in una fonte di aggravamento della mano punitiva dello Stato.
Da una parte furono introdotte le misure alternative al carcere con riferimento a pene non elevate, ma da un’altra parte fu inventata la categoria dei reati ostativi, cioè quelli per i quali fu istituito il divieto di applicazione delle misure alternative, giustificati, entro certi limiti, per i gravi reati di violenza, mafia e terrorismo, ma non comprensibili per altri. Non solo, ma questa categoria dei reati ostativi si è progressivamente ampliata riguardando certe pene modeste fino a divenire la regola: questa la vera ragione del sovraffollamento cui deve aggiungersi una contrarietà ideologica dei magistrati all’applicazione delle misure alternative in generale.
Io penso che il futuro del diritto penale, sotto il profilo sanzionatorio, debba essere interessato da un’inversione di sistema: pena detentiva ordinaria sia la detenzione domiciliare, quando la risposta non sia possibile affidarla a misure non detentive; pena eccezionale sia il carcere, curando nell’uno e nell’altro caso la possibilità di assicurare lavoro.
Per uscire dalla situazione attuale, senza un’amnistia o indulto, occorre, con un non complicato intervento legislativo, rivedere profondamente il catalogo dei reati ostativi, ridurli al minimo indispensabile e ampliare così la sfera di applicazione delle misure alternative, come l’affidamento in prova e la detenzione domiciliare con possibilità di lavoro. Nella situazione odierna, una normativa anche con decretazione di urgenza, previo ridimensionamento del numero dei reati ostativi, deve prevedere come ordinaria, a seconda dei reati, la concessione dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare in modo da non permettere ai Tribunali di Sorveglianza di persistere nel continuo sopruso m cui giornalmente si producono.
Non solo, ma la nuova normativa, da non considerare come eccezionale, dovendo essere invece a regime, può ben prevedere che sia lo stesso giudice che condanni l’imputato, sul quale deve a tal fine formulare una prognosi di pericolosità, a stabilire se, in luogo del carcere, debba o possa ab origine fruire di una misura alternativa, fermo restando l’intervento del Tribunale di Sorveglianza con riguardo alle condanne definitive. Nessuna rinunzia farebbe lo Stato al suo potere punitivo e non sarebbe inaccettabile una normativa che, provvedendo a rendere eccezionale la ostatività, si premunisca con la previsione della revoca della misura, in caso di commissione di reati durante la sua applicazione, rimedio interessante anche per sconfiggere la recidiva.
*Ordinario di procedura penale all’Università Tor Vergata di Roma










