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di Rosario Russo*

Il Dubbio, 17 ottobre 2023

Anno domini 2018, 20 agosto. Al porto di Catania approda la nave militare Diciotti con circa 190 naufraghi. L’on. Salvini, allora Ministro dell’Interno, ne consente lo sbarco soltanto il 26 agosto, perché si arroga il diritto di utilizzare l’illegittima ‘ detenzione’ d’inermi naufraghi, per costringere altri renitenti paesi europei a prendersi carico di essi ovvero a partecipare alla loro doverosa accoglienza: una situazione così surreale che soltanto l’”Urlo di E. Munch” può esprimere adeguatamente. Si muovono infatti anche le organizzazioni ecclesiastiche e umanitarie, attuando a Catania pubbliche manifestazioni di forte dissenso. Ad una di esse presenzia il 25 agosto la dott.ssa Iolanda Apostolico, allora giudice del Tribunale etneo, essendo addetta al settore penale. Il resto è noto. Il 7 dicembre 2015 il Tribunale dei Ministri di Catania addebita all’on. Salvini il reato di sequestro aggravato di persone, ma il Senato nega l’autorizzazione a procedere.

Dopo oltre cinque anni, a rievocare questa vicenda, omettendo tuttavia l’essenziale, è stato soprattutto proprio l’on. Salvini, seguito dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro della Giustizia, sol per chiedere - con vari accenti - le dimissioni della dott.ssa Apostolico, “colpevole” di avere emesso un provvedimento in tema di emigrazione inviso al Governo, nonostante la sua remota partecipazione alla ricordata manifestazione pubblica, che le avrebbe dovuto imporre l’astensione. Il rispetto dovuto al lettore impone di tralasciare che, secondo un acuto osservatore, una foto immortala inoltre “la magistrata rossa a bordo di un motorino guidato dal marito ma senza casco”!

Ciò premesso, calculemus (ragioniamo) avrebbe detto G.W. Leibnitz, giurista e matematico razionalista. La decisione della Apostolico è giuridicamente corretta? Non v’è che un modo per saperlo. No problem. Basta impugnarla, fermo restando che è sempre ammessa la critica di qualunque decisione giudiziaria, nella specie significativamente insussistente, puntandosi tout court alle dimissioni dell’estensore!

Presupponendo che l’Apostolico si ricordasse della propria partecipazione alla manifestazione pubblica di oltre cinque anni prima, ella, ora addetta ad altro servizio, si doveva astenere? No problem. Il caso non rientra in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 c. p. c. né risulta proposta istanza di ricusazione. Per altro, un conto è la protesta pubblica - cui ha partecipato l’Apostolico nel 2018 - contro l’on. Salvini per avere sequestrato (come riconosciuto dal Tribunale dei Ministri etneo) decine e decine di naufraghi, altro e tutto diverso conto è decidere se sia legittimo il trattenimento, disposto dal Questore, di un immigrato proveniente dalla Tunisia. E come si spiegano allora analoghi provvedimenti emessi nella stessa materia da altri magistrati, etnei e non, rimasti del tutto estranei alla manifestazione di protesta del 2018 cui partecipò la dott. ssa Apostolico? Contagio virale? Difesa corporativa suicida?

E, infine, ella avrebbe dovuto astenersi dal partecipare nel 2018 alla manifestazione pubblica indetta per contrastare il sequestro addebitato dal Tribunale dei Ministri all’on. Salvini? Certamente no. Mentre il regime fascista prevedeva per tutti i dipendenti pubblici l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista, l’art. 3, lett. h) del D. lgs. n. 109 del 2006 (riforma del leghista R. Castelli, Ministro della Giustizia nei governi Berlusconi) contempla come illecito disciplinare del magistrato ordinario “l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici”. A quale partito si sarebbe iscritta la dott. ssa Apostolico? A quale partito avrebbe ella partecipato sistematicamente e continuativamente? In quanto civis, non aveva ella il diritto di esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto all’indebito rifiuto del Ministro Salvini di fare sbarcare i naufraghi, ai sensi degli artt. 17 e 21 Cost.?

Lo nega il ministro Nordio con un eccentrico ossimoro giuridico: “poteva ma non doveva”, impreziosito dalla sua versione inglese (Yes, you can. But you may not), che si muove su ben altro piano filologico, e dal confronto (ictu oculi improprio) del giudice continentale con il giurato popolare inglese. Ai lettori, forgiati dalle manzoniane ‘ grida’, non sfugge tuttavia il giudizio espresso dal colto Ministro: “I limiti di un magistrato sono ormai fissati da varie pronunce della Giurisprudenza, ma soprattutto dalla deontologia e dal buon senso. Più manifesta le sue idee politiche, più vulnera la presunzione di imparzialità”. E allora il dado è tratto. Lei, signor Ministro, è di certo uomo d’onore. Non può che essere perciò consequenziale: avvalendosi delle proprie prerogative (art. 107, 2° Cost.), e non essendo necessari ulteriori accertamenti (quali?), promuova subito l’azione disciplinare nei confronti della dott.ssa Apostolico, confrontandosi con la sentenza n. 36/ 2004 del C. S. M., con le sentenze nn. 224/ 2009 e 170/ 2018 della Corte Costituzionale nonché con la dottrina più avveduta (Sergio Di Amato, già Direttore generale della Direzione generale del Ministero della Giustizia, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, pag. 356 e segg.).

Sarebbe certamente grave che un magistrato ordinario, la dott. ssa Apostolico, avesse invaso la sfera politica, come immotivatamente sostiene il Governo chiedendone impropriamente le dimissioni, ma è ancor più grave e antidemocratico che i magistrati restino intimoriti da campagne di stampa volte a delegittimare pesantemente e pubblicamente le loro decisioni e a penetrare nel recinto della loro vita privata.

É previsto il rimedio. È sufficiente attivarlo per tempo, invocando il giudizio del C.S.M. Per completezza tocca aggiungere che il 14 febbraio 2016, nel corso di un’affollata riunione di partito (mandata in onda dal TG1), l’Onorevole Salvini proclamò: “Qualcuno usa gli stronzi che mal amministrano la giustizia. Difenderò qualunque leghista che venga indagato da quella schifezza che è la magistratura italiana che è un cancro da estirpare”. Il Giudice competente dichiarò non punibile tale condotta dell’on. Salvini, imputato del reato di vilipendio dell’ordine giudiziario, ravvisando che il reato, pur oggettivamente acclarato, era di scarsissima intensità offensiva!

Ebbene, nessun giudice ha chiesto - e potrebbe legittimamente chiedere - le dimissioni dell’on Salvini semplicemente perché la teoria politico- costituzionale della separazione dei poteri, affermata dalla Costituzione dopo il ventennio fascista, glielo rigorosamente vieta. A maggior ragione l’on. Salvini non può legittimamente pretendere le dimissioni della dott.ssa Apostolico, non raggiunta da alcuna condanna. E chiedendole abusa della propria funzione, violentando la Costituzione. Je suis Iolanda Apostolico.

*Già Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione