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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 4 dicembre 2019

 

Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 3 dicembre 2019 n. 49154. Alla banca "in buona fede" - di regola - non può essere negata la prededucibilità dei propri crediti, derivanti dalle "scoperture" nei rapporti di conto corrente con il soggetto sottoposto alla confisca dell'intero complesso aziendale nell'ambito del procedimento di prevenzione antimafia. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 49154 di ieri, ha accolto il ricorso della banca che sosteneva come la tutelabilità dei propri crediti derivasse direttamente dall'autorizzazione del giudice delegato al subentro degli amministratori giudiziari nei contratti di conto corrente e di apertura di linee di credito stipulati col soggetto "proposto".

Il giudizio di rinvio - In sede di rinvio, secondo la sentenza di annullamento della Cassazione, si dovrà accertare se il giudice delegato avesse specificatamente valutato ed effettivamente provato la sussistenza della buona fede da parte della banca al momento di autorizzare l'operazione di "ristrutturazione e riscadenzamento" dei debiti pregressi. Non è quindi scontato che l'atto autorizzatorio in sé garantisca la buona fede del creditore con la conseguente inopponibilità della confisca.

Inoltre, la procedura ablativa si è evoluta nel senso dinamico e non statico. Cioè, la gestione dei beni in sequestro garantisce dove possibile l'operatività dei complessi aziendali sotto procedura. Dal complesso dei diritti privatistici e delle finalità pubblicistiche coinvolti e da coordinare in questo tipo di vicende deriva il riconoscimento dei crediti sorti durante l'amministrazione giudiziaria, ossia la loro prededucibilità, prima dell'acquisto a titolo originario da parte dello Stato dei beni confiscati.