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di Sarah Martinenghi

La Repubblica, 6 marzo 2022

“Rischiava di compiere crimini di guerra”. Bocciato il tribunale di Torino che gli aveva detto no: “Gravi violazioni da entrambe le parti in conflitto, legittima l’obiezione di coscienza”.

Era scappato, all’età di 20 anni, dall’Ucraina e in particolare dalla regione del Donbass. E non appena arrivato in Italia, nel 2017, si era presentato in Questura invocando la protezione in quanto obiettore di coscienza: temeva, già all’epoca, di essere costretto a combattere nel suo paese. Nel 2020 il tribunale di Torino gli aveva negato la protezione, ma ora la Cassazione ha ribaltato quella decisione sostenendo che invece il suo caso debba essere riconsiderato: “Ha diritto allo status di rifugiato politico”.

Per il tribunale, che aveva emesso la sua decisione nel 2020, il giovane invece non correva il rischio di essere arruolato, nonostante le informazioni secondo cui oltre 26mila cittadini ucraini erano già stati sottoposti ad azioni giudiziarie per aver evitato il servizio militare. Il giudice, in particolare, non aveva creduto al suo racconto, e aveva sottovalutato il rischio “di essere costretto a servire nell’esercito ucraino, anche in considerazione dell’età, e il pericolo di essere coinvolto in azioni di guerra e di commettere crimini di guerra o contro l’umanità”.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal suo avvocato, Daniele Metafune: “Deve essere riconosciuto lo status di rifugiato politico all’obiettore di coscienza che rifiuti di prestare servizio militare nello stato di origine, se l’arruolamento comporta il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dalla sua alta probabilità, di crimini di guerra o contro l’umanità” si legge nella sentenza.

“Tutte le fonti internazionali concordano sull’esistenza in Ucraina di un conflitto armato, in cui le parti non hanno rispettato gli accordi del 2015-2016 sul cessate il fuoco e hanno continuato a combattere nonostante la tregua, ed evidenziano la presenza di gravi violazioni e crimini di guerra commessi da entrambe le parti in conflitto”, spiega la Cassazione, secondo cui, inoltre, “l’obiezione di coscienza in Ucraina è prevista, nella loro legislazione, solo per motivi religiosi, che tuttavia vengono solitamente ignorati, con avvio all’arruolamento, in forma indiscriminata, di tutti i soggetti richiamati alle armi, a prescindere dal loro credo religioso”.

Per i giudici della Suprema Corte “appare plausibile la commissione di crimini di guerra in caso di prestazione da parte del ricorrente del servizio richiesto. Ricorrono quindi tutti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato diversamente da quanto erronamente ritenuto dal giudice. Infatti è chiaramente fondato il suo timore di essere arruolato e inviato al fronte della guerra in corso in Ucraina, nonostante la sua opposizione all’uso di armi, rischiando pene gravi e sproporzionate in caso di rifiuto, motivi per il quale lui è fuggito dall’Ucraina”.

Ed è infine “irrilevante” che il giovane non abbia esibito come prova la cartolina di precetto: “non vi è certezza che nel diritto ucraino le modalità di chiamata alle armi corrispondano a quelle in vigore in Italia prima dell’abolizione della leva obbligatoria. Il pregiudizio che possa essere chiamato non è legato alla ricezione dell’avviso di arruolamento, ma al fatto che lui sia inserito negli elenchi di chiamata per ragioni anagrafiche”. Non rileva poi la circostanza che “in Ucraina siano impegnati militari professionali, perché questo non esclude la contemporanea utilizzazione di militari di leva”. Parole che, alla luce della situazione odierna, appaiono più che mai giustificate.