di Claudia Guasco
Il Messaggero, 20 novembre 2019
Respinta la richiesta di commutare la condanna in 30 anni di pena (21 effettivi). Ma l'ex terrorista spera ancora di uscire. Ricorso bocciato ed ergastolo confermato per Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo colpevole di quattro omicidi commessi alla fine degli anni 70.
Dopo trentasette anni di latitanza, lo scorso gennaio è stato arrestato mentre ciondolava per le vie di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia: una squadra dell'Interpol lo ha ammanettato e il giorno dopo è entrato nel carcere di Oristano. E qui resterà senza riaffacciarsi alla libertà almeno per i prossimi tre anni, dopo di che potrà chiedere permessi e benefici penitenziari. Il suo ergastolo infatti non è ostativo, introdotto nel 1992 successivamente alle sue condanne.
Il ricorso, spiega la Suprema corte in una nota, riguardava "la persistente efficacia dell'accordo di commutazione della pena stipulato tra le autorità italiane e brasiliane, in vista dell'estradizione dal Brasile, poi non avvenuta, nonché la legittimità della procedura culminata nell'espulsione del condannato dalla Bolivia".
Per l'avvocato di Battisti, Davide Steccanella, nei confronti dell'ex terrorista andava applicata la procedura di estradizione dal Brasile, anche se l'arresto è avvenuto in Bolivia, la quale prevede che la pena da espiare non sia il carcere a vita per effetto di un accordo tra l'Italia e il Paese sudamericano firmato nel 2017 dall'allora ministro della Giustizia Andrea Orlando e il collega brasiliano del governo di Michel Temer.
Secondo la difesa, inoltre, Battisti è stato espulso dalla Bolivia senza il rispetto delle norme internazionali e né adeguate garanzie. Ma la Cassazione "ha ritenuto corretta la decisione del Corte di assise di appello", affermano gli ermellini. Lo scorso 17 maggio il collegio presieduto da Giovanna Ichino ha negato la commutazione della pena dell'ergastolo in trent'anni di reclusione. Se avesse accolto il ricorso, la pena si sarebbe ulteriormente ridotta a meno di 21 anni tenendo conto del periodo già trascorso in cella dall'ex terrorista anche all'estero e agli sconti legati all'indulto.
Ma i giudici milanesi hanno accolto la tesi sostenuta dal pg Antonio Lamanna: se Battisti avesse voluto far valere l'accordo di estradizione italo-brasiliano "non avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente dal Brasile e non avrebbe dovuto opporsi alla conclusione della procedura estradizionale con la sua consegna all'Italia" dal Paese.
In sostanza, nel momento in cui è scappato in Bolivia e da lì è stato espulso, per lui sono scattate le norme dei codici italiani. Perché, come ha rilevato il pg Lamanna, "nell'ambito di tale espulsione non può rivivere l'accordo italo-brasiliano; nel momento in cui il latitante cambia lo Stato ove si rifugia, è con tale Stato che andranno presi eventuali accordi estradizionali, non con quello precedente ormai senza legittimazione alcuna".
Quanto alle modalità di trasferimento, precisano i giudici della Corte d'assise d'appello, è tutto regolare: il 13 gennaio nei confronti di Battisti è stato emesso un provvedimento di "salida obligatoria" (uscita obbligatoria), per ingresso illegale in Bolivia, lo stesso giorno è stato firmato "l'acta de entraga" (l'atto di consegna) alla polizia italiana "affinché venisse condotto a su pais del origen Italia".
I due atti sono stati prodotti contemporaneamente, quindi per i magistrati non c'è ragione per cui Battisti avrebbe dovuto essere riconsegnato alla polizia federale brasiliana come sostenuto dalla difesa.
"Noi siamo una famiglia in attesa, vediamo cosa succederà in futuro", è il laconico commento di Antonio, il nipote di Battisti, al verdetto della Cassazione. "Noi continuiamo ad andare a trovarlo in carcere. È abbastanza sereno, fa quello che ha sempre fatto: scrive romanzi". Del resto per l'ex terrorista dei Pac, a tempo debito e dopo un concreto percorso di rieducazione, potranno riaprirsi le porte del carcere. Battisti, che oggi ha 64 anni, "potrà godere dei benefici penitenziari, in virtù di una progressione trattamentale che è diretta attuazione" del principio costituzionale "della funzione rieducativa della pena anche per i condannati all'ergastolo".









