di Rosario Di Raimondo
La Repubblica, 14 ottobre 2025
Il tribunale di Sorveglianza aveva dato parere favorevole per l’uscita dal carcere di Pavia per il Don Chisciotte, scortato dagli agenti. La Cassazione accoglie però il ricorso della procura generale. Il detenuto-attore non può lasciare il carcere per salire sul palco. Eppure i giudici avevano detto sì a un “permesso di necessità” per consentirgli di uscire dalla cella, raggiungere la sua compagnia teatrale e contribuire così a mettere in scena uno spettacolo su Don Chisciotte. Ma dopo un ricorso dei pm è arrivato l’alt della Cassazione: “La partecipazione a una rappresentazione teatrale non legittima la concessione del beneficio”, scrivono gli “ermellini”, perché non ci sono le condizioni della “eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare”.
La questione ruota attorno alle norme che regolano la vita dentro e fuori gli istituti di reclusione. E la trama inizia così: a febbraio il magistrato di sorveglianza di Pavia accorda al detenuto il permesso previsto dall’articolo 30 dell’ordinamento penitenziario. Il pm si oppone ma un altro magistrato, stavolta di Milano, respinge a sua volta il reclamo della procura: quello spettacolo si può fare. I giudici, in sostanza, avallano un’interpretazione più ampia delle regole. Affinché si acconsenta a “specifiche esigenze trattamentali rispondenti a finalità di umanizzazione della pena”, a maggior ragione se “in armonia con il principio costituzionale della finalità rieducativa”. E quale migliore esempio di un evento che promuove “lo scambio ed il confronto tra la realtà del carcere e la società civile”?
Il caso arriva a Roma. E c’è un problema. Quel famoso articolo 30 dice che un permesso di questo genere può essere concesso “nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente” del recluso. Oppure, “eccezionalmente”, per “eventi familiari di particolare gravità”. A queste parole si lega il ragionamento della Cassazione. Secondo la quale i giudici di Sorveglianza “sovrappongono la finalità di umanizzazione della pena, propria del permesso di necessità”, con altre finalità legate al trattamento dei detenuti, non disciplinate però da quella norma, in questo caso utilizzata “per un fine diverso”. Non ci sono i requisiti della “eccezionalità della concessione”, della “particolare gravità dell’evento giustificativo”, della “correlazione con la vita familiare”. Permesso annullato: per il detenuto-attore il sipario non si alza nemmeno.











