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di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 12 novembre 2024

La Corte Suprema di Cassazione ha emesso una significativa sentenza, la numero 41191, che ridefinisce i limiti della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime del 41 bis. La Prima Sezione Penale, presieduta da Giuseppe De Marzo, ha stabilito che non possono essere imposti divieti generalizzati alla corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime speciale, ribadendo che lo strumento ordinario deve essere il “visto di censura”. La decisione nasce dal ricorso presentato da un detenuto, recluso perché boss camorrista, contro un’ordinanza del Tribunale di Napoli del 17 giugno 2024, che aveva confermato le limitazioni alla sua corrispondenza.

Secondo la Suprema Corte, mentre l’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario prevede come “contenuto necessario” la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, eventuali ulteriori limitazioni possono essere disposte solo in presenza di “specifiche esigenze di sicurezza” . Tali restrizioni aggiuntive devono essere “motivate in modo stringente” e sono ammissibili solo quando il normale visto di censura risulti insufficiente a garantire la sicurezza. La sentenza rappresenta un importante punto di equilibrio tra le esigenze di sicurezza proprie del regime detentivo speciale e i diritti fondamentali dei detenuti.

La Corte ha sottolineato come non sia “del tutto in linea con il contenuto delle disposizioni di legge” prevedere un divieto assoluto e generalizzato di corrispondenza tra detenuti sottoposti al 41 bis, considerando che questi ultimi hanno già contatti diretti con gli altri detenuti del medesimo gruppo di socialità. Il provvedimento è stato quindi annullato con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame, che dovrà tenere conto dei principi espressi dalla Cassazione. La decisione stabilisce un criterio significativo nella gestione della corrispondenza dei detenuti in regime di 41 bis, richiedendo una valutazione caso per caso e una motivazione specifica per ogni limitazione che vada oltre il normale visto di censura. La sentenza conferma così il principio secondo cui anche nel regime del 41 bis, pur caratterizzato da maggiori restrizioni per motivi di sicurezza, eventuali limitazioni ai diritti dei detenuti devono essere sempre proporzionate e adeguatamente giustificate da concrete esigenze di prevenzione.