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di Debora Alberici


Italia Oggi, 20 febbraio 2021

 

Il recluso non ha diritto a essere risarcito per la detenzione inumana quando, pur essendo molto piccola la cella, ha comunque libertà di movimento all'esterno. Lo hanno sancito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6551 del 19 febbraio 2021, hanno respinto il ricorso del Ministero della giustizia, condannato a risarcire oltre 4 mila euro a un detenuto, che aveva usato diversi criteri di calcolo dello spazio vitale.

Il Massimo consesso di Piazza Cavour ha risolto un radicato contrasto di giurisprudenza. Alle fine delle ventisette pagine di motivazioni ha infatti affermato espressamente che "i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati; nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono alla valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.

Prima ancora di arrivare a questa conclusione le Sezioni unite hanno fornito un altro importante elemento per individuare la detenzione inumana, e cioè che "nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello".

Tutto ciò risponde alle indicazioni della Corte dei diritti umani secondo cui l'attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di tre metri quadrati non comporta inevitabilmente e di per sé la violazione dell'art. 3 Cedu, ma fa sorgere soltanto una forte presunzione, non assoluta, di violazione. Ha, inoltre, stabilito che tale presunzione può essere vinta dagli effetti cumulativi degli altri aspetti delle condizioni di detenzione.