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di Michele Partesotti

Il Domani, 22 agosto 2023

Nel programma del governo è presente una riforma del sistema penale e penitenziario che dovrebbe portare all’effettività della pena. Se le parole hanno un senso, questo significa che chi viene condannato dovrà scontare tutta la pena in carcere. Vorrei però ricordare alcuni dati sul sistema nazionale italiano.

Mentre oltre la metà dei condannati a pene ordinarie sono recidivi, solo due su dieci di quelli che vengono sottoposti a misure alternative fanno poi ritorno in carcere in seguito a nuove condanne. Inoltre, una persona in carcere costa circa 130 giuro al giorno, cifra che potrebbe essere benissimo utilizzata per potenziare le misure alternative fornendosi di un’adeguata sorveglianza, oltre che per la formazione in carcere. Intanto, se è vero che durante il picco della pandemia è diminuito l’affollamento, oggi siamo in pieno recupero, col 5,3 per cento di incremento (dati Istat) negli ultimi due anni ed un aumento dei posti dell’1,5 per cento.

Nelle carceri femminili poi, con lo stesso trend, i posti disponibili sono addirittura diminuiti del 3,2 per cento rispetto al 2019. Quindi, a proposito di pene detentive c’è un falso assioma che è opportuno sfatare riguardante l’efficacia della certezza della pena. Ma intanto la propaganda gioca sul pregiudizio e coltiva la paura su ogni notizia di cronaca nera. Invece la dura realtà è che vi è una proporzione diretta tra il tasso nazionale di affollamento ed il numero di suicidi, questo perché, com’è risaputo, le condizioni delle carceri sono spesso inumane.

Poi c’è da segnalare che la percentuale di revoca di misure alternative al carcere per comportamenti recidivi si aggira intorno al 5 per cento; dunque, non è tale da portare a definire queste misure pericolose, ma anzi al contrario è una dimostrazione del fatto che sono importantissime per il recupero del 95 per cento dei condannati a cui vengono comminate e anche per assicurare il buon funzionamento del sistema carcerario.

Per cui, mi chiedo a che pro accanirsi sull’effettività della pena, nettamente in contrasto con l’art. 27 della Costituzione, visto che per recuperare il condannato, è indispensabile modulare e moderare la pena in base al grado di recupero di ogni carcerato?