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di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 19 giugno 2025

Nuovo fronte di conflitto tra Italia e Unione europea in materia di giustizia. Questa volta centrale è il tema della presunzione d’innocenza e del diritto di indagati e imputati a essere presenti nel procedimento penale. La Commissione europea ha deciso di aprire una procedura d’infrazione con l’invio di una lettera di costituzione in mora nei confronti dell’Italia (e della Lituania) per non avere correttamente recepito la direttiva 2M6/343/UE. Due i mesi di tempo per rispondere e fare chiarezza sulle misure nel frattempo adottate per porre rimedio alle criticità segnalate, mentre, possibile futuro sviluppo in caso di risposta insoddisfacente, la Commissione potrà decidere di rilasciare un parere motivato.

La direttiva è una delle sei adottate dall’Unione europea per creare standard minimi comuni indirizzati ad assicurare garanzie omologhe in tutti i Paesi Ue per un equo processo a tutela delle persone coinvolte in indagini. Per la commissione, in particolare, il deficit dell’Italia va individuato sul versante delle limitazioni all’uso di misure di coercizione fisica in pubblico, del diritto al silenzio e a non autoaccusarsi, sia al momento della raccolta di informazioni da parte delle autorità investigative sulla scena del reato sia quando il sospettato rilascia dichiarazioni spontanee. Valutazione critica quindi da parte della Commissione di quanto sinora fatto per adeguare l’ordinamento nazionale a alle sollecitazioni della direttiva.

Dove gli interventi messi in campo sono stati comunque controversi e fondamentalmente indirizzati a una sola parte delle prescrizioni comunitarie, quella relativa alla comunicazione degli uffici giudiziari. Con il decreto legislativo n. 188 del 2021, infatti, è stato istituito un set di norme per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un imputato non è stata provata, le dichiarazioni pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla attribuzione di responsabilità penale non devono presentare la persona interessata come colpevole.

Come pure nel testo trova posto il rafforzamento delle garanzie sulle modalità di partecipazione alle udienze, che solo in caso di ragioni motivate attraverso ordinanza del giudice potranno prevedere l’utilizzo di particolari cautele, come le manette. Più nel dettaglio, allora, alle autorità pubbliche (concetto di notevole estensione, comprendendo non solo i magistrati, le forze dell’ordine e tutti i soggetti chiamati all’applicazione della legge, ma anche figure come i ministri e altri funzionari pubblici) è vietato di presentare prematuramente come colpevole la persona sottoposta a indagini o imputata in un procedimento ancora in corso.

A quest’ultima è riconosciuto il diritto di richiedere la rettifica della dichiarazione resa all’autorità pubblica. Per quanto riguardale comunicazioni delle Procure, il decreto stabilisce, innanzitutto, che il Procuratore, già tenuto sulla base dell’ordinamento giudiziario a mantenere personalmente o attraverso delegato, i rapporti con gli organi di informazione, deve affidare le proprie esternazioni a forme “ufficiali” di comunicazione, potendo convocare conferenze stampa solo quando le vicende da trattare rivestono particolare rilevanza pubblica. Si prevede, inoltre, che la diffusione di notizie sui procedimenti penali è possibile solo in due casi: quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini e quando esistono “altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.

Ma da pochi mesi è in vigore la disposizione, assai contestata, tanto da riproporre una delle più canoniche espressioni del conflitto tra informazione e politica, la “norma bavaglio “, che ha istituito, ritenendolo elemento chiave per il rafforzamento del principio della presunzione d’innocenza, un divieto di pubblicazione (fino al dibattimento), integrale o anche solo di estratti, dei provvedimenti giudiziari che adottano misure cautelari. Un’esasperazione delle ripercussioni sulla comunicazione delle indicazioni della direttiva che la Commissione ha ora considerato parziale e comunque, insufficiente.