di Domenico Cacopardo
Italia Oggi, 25 ottobre 2019
Dopo la Corte europea dei diritti dell'uomo, è toccato alla Corte costituzionale affrontare la questione dell'ergastolo ostativo, introdotto nell'ordinamento da un decreto-legge (Martelli-Scotti) adottato a seguito dell'assassinio di Falcone e Borsellino e delle loro scorte. La norma, che ha modificato l'art. 4 della legge penitenziaria, è la seguente: "3bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione... non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata".
Sin dall'inizio dell'applicazione della norma, fu sollevata la questione del conflitto della stessa con l'art. 27 della Costituzione che, al 3° comma, stabilisce: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Se, infatti, il fine della pena è la redenzione, non si può stabilire in maniera generale e astratta il divieto alla fruizione delle misure premiali.
La Corte europea, pochi giorni fa, aveva statuito che "l'ergastolo ostativo viola i diritti umani", gettando una seria zeppa nel meccanismo costruito dal legislatore italiano e, ora, la nostra Corte costituzionale dichiara incostituzionale la norma dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
Una decisione in linea con i principi umanitari cui ha fatto riferimento la Corte europea e, tuttavia, tecnicamente cauta e ragionevole. Vedremo meglio, quando saranno pubblicate le motivazioni, ma, sul tamburo, si può affermare che per gli irriducibili, cioè i non-pentiti, nulla, di fatto cambierà. Se il comunicato-stampa della Corte costituzionale rispecchia il dispositivo della sentenza (e non c'è ragione di ritenere che non lo faccia), i giudici della Consulta hanno (ri)stabilito che i permessi possono essere accordati - dall'Autorità giudiziaria - solo nel caso in cui, pur non essendoci il pentimento (cioè la dissociazione delatoria) siano stati recisi i rapporti con l'associazione criminale di provenienza e sia pienamente provata la partecipazione al percorso rieducativo.
Niente di rivoluzionario, quindi. Peraltro, in Italia, un Paese in cui i fatti giudiziari si riversano in maniera patologia nella politica, una decisione come questa non poteva che dare il via ai commenti più strumentali, demagogici e, in sostanza, antistituzionali che si possano immaginare. Da Nicola Morra, presidente dell'antimafia e, di suo, docente di storia e filosofia ("Dimenticato il sangue versato da Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa") a Matteo Salvini ("una sentenza che grida vendetta. Vedremo se possibile fare ricorso", due vere castronerie in una dichiarazione: la Corte ha giudicato secondo Costituzione; la Corte è giudice definitivo e finale e nei confronti delle sue decisioni l'ordinamento non ammette gravami), per non parlare del sistema mediatico manettaro, è stato un fiorire di critiche feroci e umorali. Nino Di Matteo, noto magistrato antimafia e componente del Csm pensa che sia stato "... aperto un varco pericoloso..."
Dimostrandosi così che l'antico assioma espresso da Pietro Nenni per la politica ("nella gara a essere radicali e di sinistra, ognuno troverà qualcuno che è più radicale e di sinistra di lui") può essere facilmente trasferito al mondo giudiziario italiano, nel quale in ogni occasione il pm incontrerà un pm più severo e radicale di lui. Qual è il radicalismo più radicale? Trasformare ogni atto criminale, mediante attribuzione di un nome qualificativo, nel più grave dei delitti previsti dall'ordinamento: l'appartenenza alla mafia.
Se, però, ci si sofferma sul dichiarato dalla Corte, si può constatare che l'impatto concreto della decisione sarà marginale. L'unico elemento di difficoltà è peraltro costituito dalla maggiore responsabilità di vigilanza e di decisione attribuita all'autorità giudiziaria che, in questa complessa, delicata e umana materia, opera normalmente in piena geometria variabile.
Un metodo inapplicabile a questa fattispecie. Coloro che sostengono che la sentenza di incostituzionalità, festeggiata nei clan, ridarà fiato al crimine, dimenticano, appunto, che il ritorno del potere di decidere in materia nelle mani del giudice non garantisce affatto un'apertura significativa del trattamento premiale. E dimenticando, manifestano ancora una volta sfiducia nei tutori della legge.









