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di Vitalba Azzollini*

Il Domani, 8 luglio 2025

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, che riconosce un “vulnus” a danno dei diritti dei migranti nei Cpr, si attende un intervento del legislatore. Nel frattempo sarebbe meglio evitare ulteriori trattenimenti in Albania che, a seguito di questa pronuncia, potrebbero essere oggetto di ricorso. La recente sentenza della Corte costituzionale in tema di centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) lascia un senso di incompiutezza. La Corte, infatti, pur riconoscendo vizi di legittimità nelle norme che disciplinano il trattenimento degli stranieri in tali centri, non ha accolto le questioni di costituzionalità sollevate. Spetta al legislatore - ha detto - sanare i vizi riscontrati. Pertanto, fino a quando quest’ultimo non riterrà di intervenire, la situazione resterà quella attuale, con il “vulnus” rilevato dalla Corte.

La violazione costituzionale - La pronuncia trae origine da quattro ordinanze del giudice di pace di Roma, che aveva ravvisato diversi profili di illegittimità riguardo alla norma del Testo unico dell’immigrazione (art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998) che rimanda a fonti secondarie (regolamenti e atti prefettizi) per la disciplina dei “modi” del trattenimento amministrativo nei Cpr. In ultima istanza, le decisioni sulla convivenza all’interno del centro, sull’erogazione dei servizi per le esigenze di cura e di assistenza, sullo svolgimento delle visite e altro sono rimesse al “prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal ministro dell’Interno”.

Lasciare la competenza su tali temi all’autorità amministrativa contrasta con la riserva di legge di cui all’art. 13, comma 2, della Costituzione, in tema di misure restrittive della libertà personale. Tra queste rientra la detenzione nei Cpr, che si concreta in un “assoggettamento fisico all’altrui potere”. Dunque, dice la Corte, non è sufficiente che il legislatore individui i “casi” in cui può avvenire il trattenimento. È necessario che egli stabilisca con fonte primaria - la legge - anche i “modi” e le garanzie giurisdizionali che devono assistere la privazione della libertà all’interno dei centri, dato che manca la previsione di uno specifico ricorso “attivabile dai migranti avverso le condizioni di accoglienza”.

La decisione della Corte - Come anticipato, la Consulta, pur ritenendo sussistente il “vulnus” lamentato - cioè la mancanza di una legge che disciplini le modalità della detenzione nei Cpr - ha dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate, perché a essa non è consentito “porre rimedio al riscontrato difetto, ricadendo sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta”.

Ciò significa che gli stranieri potranno continuare a stare nei Cpr alle stesse condizioni attuali, cioè in violazione di principi costituzionali, fino a quando non interverrà il legislatore. Del resto, se la Corte costituzionale avesse accolto la questione di legittimità, la sua decisione avrebbe travolto l’intero sistema dei Cpr, incluso quello albanese. Ma i primi effetti della pronuncia cominciano comunque a vedersi. Dopo la sentenza della Consulta, la Corte di appello di Cagliari ha affermato che, in mancanza di una legge che regoli i “modi” della detenzione amministrativa “non può che riespandersi il diritto alla libertà personale” del migrante.

Il Cpr in Albania - Il Viminale ha reso noto di essere già al lavoro per assolvere alle richieste formulate dalla Corte costituzionale. Sarà bene che lo faccia prima che siano disposti ulteriori trasferimenti in Albania. Da un lato, perché, in assenza di una specifica disciplina processuale a garanzia dei diritti dei migranti detenuti nei Cpr, “paragonabile a quella assicurata alle persone detenute dalla legge sull’ordinamento penitenziario”, potranno comunque essere presentati ricorsi in via d’urgenza (art. 700 c.p.c,), che potrebbero incidere sui trattenimenti. Dall’altro lato, perché la sentenza della Consulta di fatto lascia intatto il “vulnus” per i migranti dei Cpr, e quelli detenuti nei centri albanesi hanno già minori diritti rispetto a quelli di chi sta nei centri in Italia: dal diritto di difesa a quello alla salute, come rilevato nel corso delle audizioni sul decreto Albania - riportate anche nella relazione del Massimario della Cassazione - che però il parlamento ha ignorato. Il governo eviti almeno di sommare danno a danno.