di Niccolò Nisivoccia
Il Manifesto, 29 luglio 2025
La Corte non sembra essersi pronunciata nel merito ma aver dichiarato la questione inammissibile per ragioni puramente processuali. La sentenza della Corte costituzionale anticipata dal comunicato di venerdì scorso interviene nuovamente sulla materia del fine vita, dopo le sentenze del 2019 e del 2024 che però riguardavano la fattispecie del suicidio assistito, mentre quella annunciata venerdì riguarda l’omicidio del consenziente, e cioè l’eutanasia.
Laddove la differenza, secondo le definizioni del Comitato Nazionale per la Bioetica, è questa: per eutanasia bisogna intendere “l’atto con cui un medico o altra persona somministra farmaci su libera richiesta del soggetto consapevole e informato, con lo scopo di provocare intenzionalmente la morte immediata del richiedente”, anticipandola “al fine di togliere la sofferenza”; per suicidio assistito, il suicidio compiuto “grazie alla determinante collaborazione di un terzo, che può anche essere un medico, il quale prescrive e porge il prodotto letale”.
Cos’aveva detto la Corte, nelle due sentenze precedenti? Lo sappiamo: aveva detto che, se è vero che l’agevolazione del suicidio nel nostro ordinamento non è possibile per regola generale, a certe condizioni può tuttavia diventare lecita. In particolare: la persona che chiede di essere aiutata a morire dev’essere “affetta da una patologia irreversibile” che sia “fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che trova assolutamente intollerabili” e dev’essere “tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale”, salvo dover essere “capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. Ed è attualmente in discussione in Parlamento il testo di una legge che, proprio nel rispetto di questi princìpi, per la prima volta in Italia fornisca al suicidio assistito una disciplina compiuta.
Ma la legge in discussione parla solo di suicidio assistito, e non anche di eutanasia; né sull’eutanasia si era ancora mai espressa la Corte. Lo ha fatto, nella sentenza anticipata dal comunicato, in relazione al caso di una persona che, pur trovandosi nelle condizioni che legittimerebbero il suicidio assistito, “versa tuttavia nell’impossibilità di procedere all’autosomministrazione del farmaco letale, in quanto priva dell’uso degli arti, a causa della progressione della malattia, e non essendo reperibile sul mercato la strumentazione necessaria all’attuazione autonoma del suicidio assistito”.
La Corte ha dichiarato la questione inammissibile: e questa decisione è stata subito intesa perlopiù come negazione di un diritto all’eutanasia, quantomeno da coloro che all’eutanasia sono contrari. Ma è un’interpretazione scorretta, solo strumentale, perché in realtà la Corte non ha negato il diritto all’eutanasia in quanto tale, bensì ha rilevato che, nella fattispecie, il giudice che le ha rimesso la questione non ha adeguatamente motivato “in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti”.
In altri termini, la richiesta dell’affermazione di un diritto all’eutanasia non sembra essere stata respinta in quanto infondata, nel merito, bensì in quanto inammissibile, per ragioni puramente processuali. Bisognerà leggere le motivazioni, d’accordo, ma nel merito la Corte non sembra essersi pronunciata: il diritto all’eutanasia non è stato affermato, ma non è stato neppure escluso. E semmai quello che la Corte, nel merito, ha ritenuto di aggiungere è che alla persona che si trovi nelle condizioni che legittimano il suicidio assistito va comunque attribuito il “diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale”; e che questo diritto “include il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego”.
La questione, insomma, quanto all’eutanasia rimane identica a quella che era; e quindi il punto rimane sempre quello del mistero che ognuno di noi rappresenta per sé stesso, prima ancora che per gli altri. Attraverso le sentenze sul suicidio assistito (ivi compresa quella anticipata venerdì scorso, nella parte relativa al dovere di accompagnamento del Servizio sanitario nazionale) la Corte ha voluto affermare la necessità, da parte della legge, di riconoscere e proteggere questo mistero, facendosene carico e prendendosene cura: e la medesima necessità non potrebbe essere riconosciuta anche in relazione all’eutanasia?
Certo, la legge dovrebbe sempre saper pronunciare una parola che accoglie, ascolta, si apre, ma dovrebbe farlo a maggior ragione davanti al mistero della vita e della morte: e non sarebbe comunque giusto, adesso, che il Parlamento recepisse una parola simile anche in relazione all’eutanasia, fornendo all’intera materia del fine vita, una volta per tutte, una disciplina organica e completa?











