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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 16 dicembre 2023

La recidiva ad effetto speciale contestata successivamente al decorso del termine di prescrizione del reato originariamente ascritto all’imputato, nella forma non aggravata, non consente la prosecuzione del procedimento a suo carico. La Corte di cassazione a sezioni Unite penali - con la sentenza n. 49935/2023 - ha sciolto il contrasto di giurisprudenza che si era verificato sul tema degli effetti della contestazione suppletiva di un’aggravante che di per sé prolunga il termine prescrizionale nel caso in cui il reato non aggravato risulti già prescritto al momento del rilievo della recidiva da parte del pubblico ministero. La Cassazione penale di fatto oggi afferma che la contestazione suppletiva che legittimamente il pubblico ministero può fare prima della pronuncia della sentenza non solleva il giudice dall’obbligo di dichiarare immediatamente il reato estinto quando il termine è già scaduto.

Le sezioni Unite escludono l’ontologica appartenenza della recidiva qualificata infraquinquennale al reato contestato anche quando essa concretamente sussista. In quanto ciò determinerebbe la compressione illegittima del diritto di difesa che viene esercitato per contrastare l’accusa del reato oggetto dell’imputazione specifica.

L’orientamento scartato dalle sezioni Unite affermava invece, a fronte di una contestazione suppletiva che allunga la prescrizione, una sorta di riviviscenza della perseguibilità del reato per cui è processo, anche quando questo risulti estinto per il decorso del tempo. Tale orientamento presuppone che l’aggravamento di un reato sia insito al punto di render ininfluente l’avvenuto decorso prescrizionale della fattispecie inizialmente imputata nella forma non aggravata.

La Cassazione precisa, infine, sul caso della recidiva, che essa per quanto ancorata a dati formali, cioè precedenti condanne, non è frutto di un puro dato formale, ma è oggetto di valutazioni di merito del giudice. Un giudizio di merito non più consentito una volta che viene meno la perseguibilità del reato inizialmente ascritto dall’accusa all’imputato. La prescrizione sopraggiunta non è superabile di fatto da una nuova contestazione a carico dell’imputato di cui il reato “effettivamente” imputato risulta estinto per l’avvenuto decorso del tempo.