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di Vladimiro Zagrebelsky


La Stampa, 22 settembre 2019

 

Il codice penale - che è del 1930 - punisce con la reclusione da cinque a dodici anni chiunque aiuti altri a mettere in atto la decisione di por fine alla propria vita. L'aiuto al suicidio è trattato allo stesso modo della condotta, del tutto differente, di chi istiga o determina altri a suicidarsi. La Corte costituzionale, con un'ordinanza dell'anno scorso, ha già espresso il suo giudizio, indicando che, almeno in talune situazioni, come quella in cui venne a trovarsi Dj Fabo, la tutela della vita trova un limite nella necessità di riconoscere altri valori costituzionali, legati alla dignità della persona e al rispetto della autodeterminazione.

La Corte aveva rinviato la sua decisione di un anno per dar modo al Parlamento di legiferare conformemente. Il Parlamento non ha provveduto e la Corte riprenderà l'esame della questione il prossimo 24 settembre. In un recente, importante intervento il cardinale B assetti, presidente della Conferenza episcopale, ha espresso una posizione radicalmente negativa rispetto alla previsione di casi in cui l'aiuto al suicidio sia consentito.

Del discorso del cardinale, data la sua qualità e considerato ch'egli ha avuto cura di premettere che parlava "a nome della Chiesa italiana", interessa cogliere il versante etico religioso. Egli ha sostenuto che "va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente"; il suicidio da parte del malato è "un atto di egoismo, un sottrarsi a quanto ognuno può ancora dare".

Che dire? Che dire se si hanno presenti le tragiche, irreversibili condizioni in cui vengono a trovarsi certe persone, che soffrono, senza speranza, pene insopportabili e non sono in grado di darsi la morte o sono costrette ad uccidersi in modi atroci? È certo che molta parte della società italiana respinge come inaccettabili - direi disumane - simili affermazioni.

Questa è però la posizione che legittimamente la Chiesa esprime. La quale Chiesa tuttavia non si limita a enunciare la condotta che deve adottare chi intende seguirne le indicazioni morali. Essa chiede anche che lo Stato punisca chi aiuti altri a dar corso alla decisione di morire (e in fondo anche che consideri illecito il suicidio stesso, secondo quanto avveniva nei secoli passati). Lo Stato viene chiamato a tornare a svolgere il ruolo di braccio secolare, che infligge pene a chi viola i precetti della Chiesa.

La distinzione tra il peccato e il reato, però, dovrebbe essere ormai accettata. Per aver separato il reato dal peccato, Beccaria si vide mettere all'Indice dei libri proibiti il suo Dei Delitti e delle pene. Ma si era ne11766. E non tutti in Italia si considerano tenuti a seguire i dettami della Chiesa cattolica. Se l'incostituzionalità dell'attuale punizione dell'aiuto al suicidio, dopo l'ordinanza della Corte costituzionale, deve essere ormai un dato acquisito, la previsione dei casi in cui quell'aiuto deve essere lecito, la costruzione di procedure che assicurino la libertà e consapevolezza della decisione di por fine alla propria vita, la definizione di chi e come possa legittimamente provvedere, sono tra la questioni che richiedono attenta regolamentazione. Soprattutto va approfondita la questione dell'autonoma decisione di morire, finora non abbastanza considerata nel dibattuto e nei diversi progetti di legge.

Difficilmente, dati gli strumenti di cui dispone, potrà compiutamente provvedere la Corte costituzionale. Una legge sarà comunque necessaria. Intanto la società civile si è mobilitata. Convegni e studi si sono susseguiti: quello in cui è intervenuto il cardinal B assetti, diversi organizzati dall'Associazione Luca Coscioni e altri organizzati in ambiente universitario.

Il gruppo di studio di bioetica dell'Università di Trento ha ora pubblicato uno studio interdisciplinare sull'aiuto medico a morire, frutto del lavoro di giuristi e medici (sul sito della rivista Biodiritto). Il tema è di straordinaria complessità.

Facile, troppo facile rifiutare di affrontarlo, adducendo radicali ragioni morali. Alle istituzioni dello Stato spetta l'onere di offrire possibilità ai cittadini: possibilità, non obblighi, naturalmente. Con attenzione e rispetto per chi viene a trovarsi nelle condizioni di decidere di cessare di vivere.