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di Pieremilio Sammarco*

 

Il Tempo, 1 giugno 2019

 

L'Europa per facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri ha introdotto un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, basato sulla fiducia che deve esistere tra gli Stati membri, conformemente al principio di riconoscimento reciproco.

Nell'ambito di tale collaborazione, vi è il mandato di arresto europeo per garantire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale nello spazio degli stati membri; si tratta di un provvedimento giudiziario emesso da uno stato per l'arresto e la consegna da parte di un altro stato membro di una persona ricercata, o per l'esecuzione di una pena o di una misura cautelare privativa della libertà.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 27 maggio 2019 (C-508/18), ha stabilito che le procure tedesche, che sono organi distinti dalla magistratura giudicante in applicazione del principio della separazione delle carriere, non offrono una garanzia d'indipendenza dal potere esecutivo sufficiente per poter emettere un mandato d'arresto europeo.

La vicenda processuale è di estremo interesse per arricchire il dibattito che si è levato da tempo anche nel nostro ordinamento sulla necessità di attuare una riforma della giustizia che veda, all'interno dell'autorità giudiziaria penale, la separazione delle carriere tra coloro che esercitano la funzione inquirente e quella giudicante.

L'occasione nasce da una richiesta di consegna emessa da una procura tedesca nei confronti di un cittadino lituano per fatti criminosi commessi in Germania e da un'ulteriore richiesta di arresto emanata da altra procura tedesca nei confronti di un cittadino rumeno ai fini della sua consegna per un reato di rapina.

Le difese dei destinatari del mandato di arresto hanno sostenuto che le procure tedesche non sarebbero qualificabili come un'autorità giudiziaria competente ad emettere un siffatto provvedimento perché, nel diritto tedesco, il p.m. non beneficerebbe dello status autonomo o indipendente di un organo giurisdizionale, ma rientrerebbe nella pianta organica amministrativa del Ministero della Giustizia, ragion per cui esisterebbe un rischio di ingerenza politica nelle procedure di consegna. In sostanza, il p.m. sarebbe un pubblico funzionario amministrativo e non un organo appartenente alla giurisdizione.

In verità, il Ministro della Giustizia tedesco non dispone del potere di impartire istruzioni alle procure, che, in forza del diritto nazionale compete solo al Procuratore generale a capo della singola Land, sempre rispettando il principio di legalità che prevede ipotesi tassative.

Tuttavia, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che l'autorità incaricata ad emettere un mandato d'arresto europeo debba agire in modo indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni e che, nel caso specifico, non possa escludersi che essa possa essere soggetta a un'istruzione del Ministro della Giustizia, non offrendo la garanzia di autonomia nell'ambito dell'emissione del detto provvedimento.

Questa interpretazione della Corte UE non deve però essere sfruttata dagli oppositori alla separazione delle carriere nella magistratura, giacché nel diritto tedesco il p.m. è una figura sui generis che non rientra nella previsione costituzionale (Grundgesetz o Legge Fondamentale) sulla giurisdizione. Esso opera in un ambito distinto da quello della magistratura giudicante, che in ossequio al principio della separazione pura delle carriere, è sottoposto alle scelte politiche e amministrative del Ministro della Giustizia.

Diversamente nel nostro sistema, dove in base alle disposizioni costituzionali, il p.m. gode dello status di appartenente alla giurisdizione alla luce dell'art. 117 Cost., che distingue i magistrati per le funzioni svolte, ammettendo così la costruzione di percorsi professionali separati senza incorrere nel sospetto di sub ordinazione rispetto al Ministro della Giustizia o al potere esecutivo; ed anzi proprio irrobustendo il principio della distinzione delle funzioni si garantirebbe quella maggiore garanzia dell'autonomia e indipendenza della magistratura.

 

*Professore Diritto Comparato