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di Victor Castaldi


Il Dubbio, 10 novembre 2021

 

La tutela dei minori applicata in modo estensivo dopo il ricorso di una tunisina nata in Germania. Non sarà proprio un automatismo, ma si tratta di una delibera comunque importantissima quella emessa ieri mattina dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Secondo i giudici del Lussemburgo il figlio di un rifugiato ha infatti diritto a ottenere l'asilo politico come il genitore, applicando in modo estensivo la tutela dei minori. Alcuni Stati già applicano questo principio, altri invece lo negano alla base.

Il regime comune europeo di asilo, stando all'interpretazione dei giudici, non esclude infatti, in linea di principio, che uno Stato membro dell'Unione europea estenda automaticamente, in via derivata e al fine di mantenere l'unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minorenne di un genitore che gode dello status di rifugiato.

Sembrerebbe un principio logico e di umanità, quello di non separare le famiglie, ma sono migliaia i casi in cui genitori e figli vengono divisi per questioni di status giuridico. E migliaia i ricorsi.

La Corte di Giustizia dell'Ue ha infatti espresso questo parere in relazione a una questione preliminare sul caso di L. W una ragazza, nata in Germania nel 2017, di madre tunisina e di padre siriano, che gode dello status di rifugiato dal 2015. La domanda di asilo della minorenne era stata respinta dall'Ufficio federale tedesco per l'immigrazione e i rifugiati perché la piccola, cittadina tunisina, poteva beneficiare di una protezione effettiva nel Paese di origine della madre. Con la sua sentenza, la Corte di giustizia dell'Ue, al contrario ha stabilito che il sistema europeo di asilo non si oppone ad uno Stato membro, in virtù di disposizioni nazionali più favorevoli, concedendo, in via derivata e con lo scopo di mantenere il nucleo familiare, lo status di rifugiato di minore non coniugato, figlio di cittadino con protezione definitiva di rifugiato.

E ricorda che il sistema europeo di asilo prevede che la protezione internazionale possa essere estesa ai familiari di un rifugiato che non possiedano individualmente i requisiti necessari per poter beneficiare di tale status. Questa tutela vale anche nel caso in cui il minore sia nato nel territorio dello Stato membro e possieda, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro Paese terzo nel quale non correrebbe il rischio di subire persecuzioni.

La Corte, riunita in Grande Sezione, risponde dichiarando che le norme "non ostano a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore non coniugato di un cittadino di un Paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto, anche nel caso in cui il figlio sia nato nel territorio dello Stato membro e possegga, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro Paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni".

La conformità alla direttiva presuppone tuttavia che al figlio "non sia applicabile un motivo di esclusione e che questi non abbia diritto, sulla base della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, nello Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato". Secondo quanto stabilito dala direttiva europea del 2011 sulla protezione internazionale, per ottenere lo status di rifugiato occorre che siano soddisfatti due requisiti.

Il primo è che esista il pericolo concreto di persecuzione o di serio rischio per la propria incolumità nel paese d'origine, la seconda è l'assenza di protezione contro atti di persecuzione da parte del paese terzo di cui l'interessato ha la cittadinanza. Per fare un esempio, un cittadino extracomunitario protetto dall'Europa, risiedente in un Paese dello spazio comunitario che nel frattempo ha avuto un figlio durante il suo periodo di protezione internazionale.