di Simona Musco
Il Dubbio, 15 gennaio 2021
"Laddove non sia disponibile un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, il minore interessato non può essere oggetto di una decisione di rimpatrio". A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue, che si è pronunciata sul caso di un minore nato in Guinea nel 2002 e che nel 2017 ha presentato nei Paesi Bassi una domanda di permesso di soggiorno a tempo determinato a titolo di diritto d'asilo. Il ragazzo era arrivato in Europa dopo la morte della zia con la quale viveva in Sierra Leone, ritrovandosi vittima di tratta di esseri umani e di sfruttamento sessuale ad Amsterdam. A seguito di tali fatti, il giovane ha sviluppato gravi turbe psichiche.
Nonostante questo, nel marzo 2018 il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza dei Paesi Bassi ha stabilito, d'ufficio, il rifiuto del permesso di soggiorno a tempo determinato nonché dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria. Decisione che, secondo il diritto dei Paesi Bassi, aveva come conseguenza il rimpatrio. Il giovane ha dunque proposto ricorso davanti al giudice del rinvio, evidenziando di non sapere dove si trovino i suoi genitori né altri familiari. Ma anche per il giudice del rinvio il giovane, una volta raggiunti i 18, avrebbe dovuto lasciare il Paese, secondo quanto previsto dal diritto dei Paesi Bassi per i minori di età pari o superiore a quindici anni alla data di presentazione della domanda di asilo.
Secondo la norma, infatti, nel periodo compreso tra la sua domanda di asilo e il raggiungimento della maggiore età la permanenza del minore risulterebbe tollerata, anche se ritenuta irregolare. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se la norma dei Paesi Bassi fosse coerente con il diritto dell'Unione nella distinzione tra i minori non accompagnati di età superiore ai quindici anni e quelli di età inferiore, per i quali invece la norma prevede un'indagine sull'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio, in assenza della quale verrebbe concesso un permesso di soggiorno ordinario.
Per la Corte, qualsiasi Stato membro che intende rimpatriare un minore non accompagnato deve necessariamente, in ogni fase della procedura, considerare come prioritario l'interesse superiore del bambino. E in caso di un'accoglienza non adeguata nello Stato di rimpatrio il minore non può essere allontanato, in quanto si troverebbe "in una situazione di grande incertezza quanto al suo status giuridico e al suo futuro, in particolare quanto alla sua frequenza scolastica, al suo legame con una famiglia di affidamento e alla possibilità di rimanere nello Stato membro interessato, il che sarebbe contrario all'esigenza di tutelare l'interesse superiore del bambino in ogni fase della procedura". L'età è, dunque, solo uno degli elementi da considerare. Secondo la Corte, il fatto che lo Stato membro interessato adotti una decisione di rimpatrio senza essersi prima accertato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio avrebbe come conseguenza che il minore, pur essendo stato oggetto di una decisione di rimpatrio, non potrebbe essere allontanato nel caso in cui un'accoglienza non fosse disponibile.











