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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 15 marzo 2024

La Cassazione, sentenza n. 10483 depositata ieri, fa chiarezza sui diversi regimi della prescrizione che si sono susseguiti negli ultimi anni: partendo dalla riforma Orlando, passando poi per quella Bonafede fino ad arrivare alla Cartabia attualmente in vigore. Secondo il ricorrente - condannato per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta alla supposta assunzione di sostanze stupefacenti, non verificata in fatto, in quanto il guidatore si era rifiutato di sottoporsi ai test - il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere che il reato, commesso il 29 novembre 2017, non fosse prescritto, applicando non la legge Orlando ma la successiva legge Cartabia più favorevole all’imputato.

Per la IV Sezione penale si deve prendere atto della coesistenza di diversi regimi di prescrizione, applicabili in ragione della data del reato commesso. In particolare, precisa la Cassazione: 1) per i reati commessi fino al 2 agosto 2017, si applica la disciplina della prescrizione dettata dagli articoli 157 e ss. cod. pen., così come riformulati dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251 (C.d. legge ex Cirielli); 2) per i reati commessi a far data dal 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2020, si applica la disciplina della prescrizione come prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 (C.d. legge Orlando), con i periodi di sospensione previsti dall’articolo 159, comma 2, cod. pen. nel testo introdotto da tale legge; 3) per i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, si applica in primo grado la disciplina della prescrizione come dettata dagli articoli 157 e ss. cod. proc. pen, senza conteggiare la sospensione della prescrizione di cui all’articolo 159, comma 2, cod. pen., essendo stata tale norma abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), legge n. 134/2021 e sostituita con l’articolo 161 bis cod. pen. (C.d. riforma Cartabia), e nei gradi successivi la disciplina della improcedibilità, introdotta appunto da tale legge.

Conseguentemente, il reato per il quale si procede non è prescritto. Infatti, spiega ancora la Corte, trattandosi di fattispecie commessa il 29 novembre 2017, quindi nel periodo ricompreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2020 (come correttamente ritenuto dal giudice d’appello), si applica la disciplina della prescrizione prevista dalla legge Orlando (con i periodi di sospensione previsti dall’articolo. 159, comma 2, cod. pen., nel testo introdotto da detta legge, in concreto computabili per il tempo massimo di un anno e sei mesi).

La Corte ha invece accolto il ricorso, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello, nella parte in cui riteneva carente il ragionamento svolto dai giudici di merito per negare l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131 bis cod. pen., in considerazione delle “plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti” e, dall’altro, della condotta “sintomatica di scarsa responsabilità” tenuta nei confronti delle forze dell’ordine”.

Il reato per cui si procede, si legge nella decisione, “non punisce una mera, astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione”. Non solo, anche con riferimento al tema dei precedenti penali, per la Corte, “va evidenziato che al fine di escludere l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. non è ammessa la valutazione della vita anteatta dell’imputato in quanto l’art. 131 bis, comma 1, cod. pen. si limita a richiamare il primo comma dell’art. 133 cod. pen.”. Con riguardo alla interpretazione del sintagma “medesima indole”, conclude la Corte, sebbene nella giurisprudenza di legittimità si sia adottata un’interpretazione ampia, “non è chiarito nella pronuncia quale uguaglianza di natura possa istituirsi tra i reati di detenzione e cessione illecite di stupefacenti e la contravvenzione prevista dall’art. 187, comma 8, cod. strada.”.