di Giulio Prosperetti*
Il Riformista, 15 marzo 2026
La divisione delle carriere dei magistrati sta infiammando il dibattito politico in vista del prossimo referendum confermativo. La propaganda è ricca di argomenti suggestivi, tra questi quello per cui sarebbe assolutamente improponibile una modificazione della “Costituzione più bella del mondo”. In realtà il testo costituzionale è un cantiere aperto giacché si affacciano nella società sempre nuove istanze e si arricchisce il novero dei diritti per i quali si richiede una tutela costituzionale. L’esigenza di introdurre nella Costituzione nuovi principi regolatori è quella di impegnare il Parlamento a legiferare con provvedimenti attuativi capaci di garantire in concreto l’effettività delle nuove norme introdotte nella Costituzione.
Da quando è entrata in vigore, ossia dal 1° gennaio 1948, la Costituzione italiana è stata modificata circa una volta ogni quattro anni. In 75 anni sono state approvate 46 leggi costituzionali, tra cui 20 di riforma della Costituzione. Le altre 26 leggi costituzionali non hanno modificato il testo della Costituzione, ma sono servite, tra le altre cose, per approvare o modificare gli statuti delle regioni a statuto speciale. Le riforme più significative sono quelle relative agli artt. 96, 134 e 135 riguardanti i reati ministeriali, del 1989, e all’art. 68 riguardante l’abolizione dell’immunità parlamentare, del 1993. La fondamentale introduzione nell’art. 111 del giusto processo, del 1999, per cui il giudice deve essere terzo e indipendente rispetto al pubblico ministero e all’avvocato, dispone che siano sullo stesso piano di parità. Nel 2001 sono stati modificati gli artt. 56 e 57, prevedendo il voto degli italiani all’estero. Nel 2001 è stato modificato il titolo V della Costituzione in ordine alle competenze legislative delle regioni.
Nel 2003 è stato modificato l’art. 51 introducendo il principio della pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive. Nel 2012 sono stati modificati gli artt. 81, 97, 117 e 119 ed è stato introdotto il principio del pareggio di bilancio. Nel 2020 sono stati modificati gli artt. 56, 57 e 59 per la riduzione del numero dei parlamentari. Nel 2022 sono stati modificati gli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni.
L’attuale riforma riguarda gli artt. 104 e 105 della Costituzione: il 104 distingue le carriere tra i giudici giudicanti e giudici requirenti, disciplina il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e quello della Magistratura Requirente; il nuovo 105 prevede l’Alta Corte disciplinare che assorbe le competenze sulla responsabilità dei magistrati, precedentemente affidata all’unico CSM. Gli altri cinque articoli sono in realtà solo ritoccati per adeguare le nuove dizioni in riferimento alle disposizioni degli articoli 104 e 105. Questo va sottolineato perché nella sostanza non è vero che si sia messo mano alla riforma di ben sette articoli della Costituzione.
Ma a ben vedere questa riforma soggetta a referendum, lungi dall’essere uno stravolgimento della Costituzione, è in realtà l’atteso sviluppo della riforma del 1999 allorché, con voto pressoché unanime, fu introdotto nella Costituzione il principio del giusto processo con la modifica dell’art. 111 della Costituzione. Infatti, il principio di cui si è detto per cui il giudice doveva essere terzo e imparziale di fronte all’accusa e alla difesa, finora non era stato applicato. Solo la separazione delle carriere raggiunge questo obiettivo che già fu affrontato dall’Assemblea costituente che all’epoca previde solo un unico CSM stante il vigente ordinamento giudiziario fascista che prevedeva (e ancora oggi prevederà in caso di vittoria del No) il processo inquisitorio dove sostanzialmente magistrato giudicante e pubblico ministero sono i depositari della ricerca di una verità processuale, e dove la difesa ha un ruolo assolutamente marginale specie, nelle indagini preliminari.
Il problema è proprio questo, infatti la contiguità tra giudice e pubblico ministero porta all’incriminazione dell’imputato e, in un sistema dove la vera pena è il processo, una assoluzione che arriva dopo dieci anni vede un innocente inutilmente massacrato nella sua dignità e nella sua professione. Il fatto che i sostenitori del No rivendichino l’autonomia del giudice rispetto al pubblico ministero proprio per l’alto numero delle assoluzioni, circa il 50%, in realtà dimostra il contrario perché gran parte di quelle assoluzioni avrebbero dovuto comportare una anticipata sentenza di proscioglimento invece di un rinvio a giudizio che comunque, come si è detto, viene a sacrificare un innocente.
L’Assemblea costituente si era comunque fatta carico della necessaria modifica del passaggio dal sistema inquisitorio al sistema accusatorio ed infatti la VII disposizione transitoria della Costituzione prevedeva la transitoria vigenza dell’ordinamento giudiziario ispirato al sistema inquisitorio fino a quando non sarebbe stata emanata la nuova legge. Questa legge è stata finalmente approvata dal Parlamento e a quasi ottant’anni l’auspicio dei Costituenti è oggi rimesso al giudizio degli elettori.
*Vicepresidente emerito della Corte costituzionale











