di Vladimiro Zagrebelsky
La Repubblica, 1 febbraio 2023
Chi vinse la prova di forza, quando il 5 maggio 1981 Bobby Sands, militante dell’Ira (Irish republican army) detenuto nel carcere di Maze, concluse morendo il suo lungo sciopero della fame e fu poi seguito da altri detenuti che gli erano compagni nella guerra che allora opponeva l’Ira al governo britannico? Margaret Thatcher primo ministro, che adottò la linea di assoluta “intransigenza verso i criminali”, che però erano detenuti per delitti politici e pretendevano di non essere assimilati ai detenuti comuni? O l’intero movimento irredentista di cui Sands era parte e di cui divenne bandiera e martire politico? La risposta che discende dal seguito della vicenda dell’Irlanda del Nord non è dubbia, ma alla stessa conclusione porta anche la considerazione degli effetti immediati della morte di Sands, per il forte effetto di mobilitazione e motivazione che essa ebbe per il suo movimento e per il metodo di violenza politica che praticava.
Nella discussione che riguarda la posizione di Alfredo Cospito, militante anarchico, condannato per gravi fatti violenti e detenuto nel regime speciale del 41 bis, ha senso richiamare il caso di Bobby Sands, pur con tutte le differenze che distinguono le due vicende. Ha senso per la considerazione che va data agli effetti dello sciopero della fame praticato dai due detenuti rispetto alla loro lotta politica. Poiché occorre pur considerare che in entrambi i casi i delitti di cui si resero responsabili sono delitti politici, secondo quanto stabilisce il Codice penale, quando afferma che è considerato politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. Ed è proprio la natura politica sia del movente dei delitti, che della condotta in carcere che spiega i tratti comuni alle due vicende e la necessità di tenerne conto. Fondamentale è infatti l’esperienza pratica che vede la potente efficacia dello sciopero della fame che ha condotto Bobby Sands alla morte e mette in pericolo la vita di Cospito. In entrambi i casi vi fu e c’è una enorme risonanza pubblica addirittura in ambito internazionale, con effetti diretti anche sull’atteggiamento (violento) dei compagni di lotta politica.
Cosicché è imbarazzante sentir difendere i vincoli ai contatti con l’esterno del carcere imposti con il regime del 41 bis richiamando la necessità di impedire i rapporti del detenuto Cospito con l’organizzazione in cui milita. In effetti però il fragile velo, che nasconde la realtà delle modalità di detenzione definite dal 41 bis, viene a mancare quando non solo i media ma anche a livello governativo quel regime vien chiamato e proclamato francamente come “carcere duro”. Duro, puramente e semplicemente, anche se - come nel caso Cospito - non serve a tagliare i rapporti con i gruppi anarchici che lo riconoscono come compagno. E serve quindi a uno scopo diverso da quello proprio della previsione legislativa: serve a dimostrare che “lo Stato non tratta con i violenti”, anche se in tal modo il governo si rende prigioniero dei violenti e, per non dare l’impressione di piegarsi, accetta di forzare le stesse proprie leggi.
Le restrizioni che, con l’applicazione del 41 bis vengono imposte ai detenuti (sono circa 700 ora), ufficialmente intendono impedire che dal carcere il detenuto continui a partecipare o addirittura a comandare. La sottoposizione alle disposizioni del bis è decisa dal ministro della Giustizia, con un decreto motivato che, nel caso di gravi reati, può essere emesso quando risulti la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. Questa è una motivazione sufficiente a fondarne la compatibilità con i principi costituzionali che riguardano le pene detentive. Ma i vincoli legati al 41 bis nella realtà talora sono la spia di finalità diverse - quelle della durezza -, come dimostra il caso deciso dalla Corte costituzionale nel 2018, quando giudicò ingiustificato rispetto allo scopo legittimo, il divieto di cuocere cibi in cella, ammesso invece per i detenuti ordinari. E allora, nel dibattito sul 41 bis, si deve discutere di quanto la sua “durezza” non rischi di divenire utile per intimorire, spingere a confessioni e a collaborazione con gli inquirenti. Ciò che contrasterebbe con il divieto di infliggere trattamenti inumani e degradanti. Un divieto che è assoluto e riguarda qualunque detenuto, di qualunque crimine si sia reso responsabile. Tanto è vero che la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto il governo italiano responsabile di violazione di quel divieto nel caso del capomafia Provenzano, quando il regime speciale gli venne ancora prorogato negli ultimi mesi di vita, malgrado la sua decadenza fisica e cognitiva.
Nel caso di Cospito rileva poi l’elemento della salute di una persona che, essendo detenuta, deve vedersela dallo Stato particolarmente assicurata. Ha però tratti specifici il caso dello sciopero della fame e delle conseguenze che ne derivano per la salute o addirittura la salvezza di chi lo pratica. Va infatti ricordato che a partire dall’art. 32 della Costituzione e ora in particolar modo dalla legge 219/2017 non ci sono eccezioni alla regola della necessità di consenso a ogni trattamento sanitario, anche nel caso che il rifiuto porti alla morte. Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. E - casomai venisse in mente di imporre al detenuto la nutrizione e l’idratazione artificiali - va ricordato che la legge li qualifica come trattamenti sanitari. D’altra parte, il Codice di deontologia medica stabilisce che se “la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale, ma deve continuare ad assisterla”. Ciò significa che l’assistenza medica deve certo essere assicurata al detenuto, ma essa potrebbe scontrarsi con il diritto del paziente di rifiutarla. Dal che deriva, per quanto spiacevole possa essere ammetterlo, che lo Stato, lungi dal disporre della forza, in questo caso largamente dipende dalla forza altrui. Tanto più se questi dovesse morirne. Nel gestire la difficile situazione i muscoli e le ministeriali dichiarazioni tonitruanti allora servono meno della duttile intelligenza del caso.











