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di Eduardo Savarese*

Il Riformista, 17 maggio 2023

Inebriati dai flussi finanziari del Pnrr destinati alla giustizia, con annessa istituzione dell’ufficio del processo e fideistico entusiasmo per l’ennesima riforma del processo civile, il corso della giustizia in Italia mi sembra essere fuoriuscito dall’agenda politica e dal dibattito pubblico, se non per episodici contrasti o vicende specifiche, quasi tutte relative a procedimenti penali.

Insomma, è come se, esauritosi il lavoro alacre della Ministra Cartabia, tutto sommato ci sia poco da dire e, piuttosto, resti il compito di vigilare l’attuazione delle riforme e attendere gli esiti dell’introduzione di ufficio del processo e riforme varie. Bisogna invece dibattere instancabilmente di giustizia civile, tentando di svolgere qualche considerazione di sistema.

La prima riguarda la distribuzione razionale dei carichi di lavori tra i giudici civili italiani, a partire dal primo grado sino a giungere alla Corte di Cassazione. Questo carico di lavoro è del tutto sperequato, e lo è da decenni: per cui nella città di K avrete un giudice civile che dovrà decidere 200 cause e nella città di P troverete un giudice, magari di prima nomina, che deve fronteggiare 2.000 processi.

Problema organizzativo risolvibile in due passaggi: stabilire quale possa essere uno standard di rendimento ragionevole (a seconda della materia e del grado di giudizio) e ridisegnare, in base a questo, non con interventi episodici ma generali e uniformi, le piante organiche degli uffici giudiziari. Vedremo se il nuovo CSM darà su questo il suo contributo. Seconda considerazione: il discorso sulla distribuzione geografica non può riguardare, ovviamente, la Corte di Cassazione, organo giudiziario unico con funzione di vertice interpretativo del sistema giuridico. La Corte di Cassazione, oggi, è subissata da una mole di lavoro incredibile e insostenibile, senza paragoni rispetto ad altre alte corti in Europa e nel mondo.

Siamo di fronte a un problema di sistema, non solo organizzativo, ma di cultura e, per così dire, antropologia giuridica: in effetti scontiamo l’esistenza di un contenzioso abnorme, che non dipende solo da arretrati ma dall’ordinario afflusso di controversie civili nei nostri uffici giudiziari. Sarebbe di fondamentale importanza inquadrarne le ragioni.

Discorso che, pur di evidenza plateale quando si ragiona della Corte di Cassazione, vale analogamente anche per le varie corti d’appello: nel gergo giudiziario si suol dire che è in Corte d’Appello che si crea l’imbuto, cioè il restringimento di una via agevolmente rapida per arrivare alla decisione. Certo, potrebbe essere auspicabile pensare a dei filtri per la calendarizzazione dei processi civili in appello in modo da dare priorità alle questioni più urgenti, nuove, complesse, di impatto socio-economico ecc. (come da tempo ha fatto la Corte di Strasburgo per arginare la mole di ricorsi per violazioni dei diritti umani...): si tratterebbe però di misura razionalizzante, non certo risolutiva.

Vengo quindi alla terza e ultima considerazione, che nasce dalla mia esperienza quasi ventennale di giudice civile, ma anche dall’osservazione degli spunti che vengono dal diritto comparato e dal diritto internazionale (soprattutto quello commerciale): probabilmente, ciò su cui un legislatore riformista illuminato dovrebbe porre l’accento e focalizzare l’attenzione con dosi massicce di studio (anche comparativo) è proprio un aspetto culturale che attiene prima ancora che alla pratica della giustizia, alla formazione del giurista (e, più in generale, dei professionisti che a vario titolo, e spesso con incidenza rilevantissima, intervengono nello svolgimento di un processo civile: consulenti, liquidatori, amministratori giudiziari ecc.).

Mi riferisco alla funzione mediatrice del processo civile (d’altra parte, persino nel processo penale la giustizia riparativi introdotta con le riforme Cartabia apporta un affiato conciliativo e compositivo). Ormai da anni sentiamo parlare di mediazione e conciliazione, e abbiamo assistito a riforme legislative del tutto inefficaci perché culturalmente non meditate e innestate su terreni necessariamente infecondi, in assenza di adeguata formazione.

Una formazione che deve avviarsi, e non con interventi spot e/o minoritari, a partire dall’Università. Più di recente il dibattito a livello europeo sugli strumenti di risoluzione della controversia alternativi al processo va intensificandosi. Ma dobbiamo puntare non solo sulla “giustizia alternativa” alle aule di tribunale: dobbiamo ripensare le aule di tribunale come luoghi di composizione, per così dire, arbitral-pretorile, degli interessi divergenti che vi arrivano.

Questo discorso mi pare valido soprattutto in tutte le materie che riguardano il diritto dell’economia: dalle procedure concorsuali, al diritto d’impresa, ai contratti con la Pubblica Amministrazione. Il giudice civile può recuperare una sua funzione centrale nella società se saprà diventare il più autorevole dei mediatori, e non solo in primo grado, ma anche in appello: anzi, soprattutto in appello. Per far questo, occorre che abbia numeri sostenibili da lavorare e che senta le parti, con calma e approfonditamente: il recupero del contatto tra la giurisdizione e la realtà passerà, a mio avviso, da questo snodo imprescindibile (contro cui militano tutte le forme di cartolarizzazione del processo sempre più in voga, agevolate, purtroppo, dalla gestione post-pandemica).

Snodo efficace se il giudice sarà formato a una gestione del processo e un uso del linguaggio empatici, grazie all’apprendimento di principi e pratiche attinte a scienze umane diverse dal diritto. A tal fine il mutamento di prospettiva culturale è radicale rispetto a un culto della pura forma in cui mi dispiace vedere attardarsi ancora schiere di magistrati e avvocati: le categorie giuridiche devono servire, per quanto possibile, la giustizia, o l’esito meno ingiusto del processo, e non il contrario.

E dunque, con buona pace di Pnrr, iper produttività, ufficio del processo e mito della dirigenza efficiente, ritorniamo a ragionare su questi tre pilastri: standard di rendimento/geografia giudiziaria; esame delle ragioni del tasso ancora troppo elevato di contenzioso; ripensamento culturale sulla funzione mediatrice del giudice. *Magistrato del Tribunale di Napoli