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di Filoreto D’Agostino

Il Fatto Quotidiano, 16 dicembre 2022

Dichiarazioni e primi atti del ministro della Giustizia hanno ricevuto pesanti critiche, solo in parte bilanciate da convinte adesioni. I pro e soprattutto i contro sono stati rappresentati con lucidità e passione da esimi esponenti della magistratura, qualificatissimi opinionisti e professionisti e forze politiche. Aggiungervi una sola notazione sarebbe un fuor d’opera.

Restano le questioni a monte non trattate dal ministro che ha indicato tra i punti cardine la riforma del pubblico ministero, unico al mondo a godere di un’assoluta non responsabilità. Per modificare quello status, però, occorre una revisione costituzionale. Un altro unicum italiano è l’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale connessa alla durata dell’appello. La giurisdizione è funzione essenziale dello Stato e imprescindibile garanzia per il cittadino: non può essere derubricata a una specie di procedimento amministrativo soggetto a estinzione per decorso del tempo. Se va corretta la disciplina del pubblico ministero altrettanto va fatto per rimediare all’attentato all’ontologia della giurisdizione arrecato con l’abominevole “schiforma” Cartabia. Con la differenza che, in questo caso, basta la legge ordinaria. Da un magistrato, anche se a riposo come il guardasigilli, che ha dedicato le sue migliori energie nell’ambito della giurisdizione, ci si aspetterebbe l’annuncio d’immediato risarcimento dell’ordinamento leso fino nelle fondamenta da quella poco nobile disciplina. Quest’ultima, eliminando il reato, finisce per riversare infausti effetti sulla questione, non sempre ben percepita da sedicenti garantisti, della tutela delle vittime, destinate a veder perpetuati il sopruso e il danno a causa di una giustizia mille volte più attenta alle ragioni dell’imputato. È senz’altro doveroso adeguare al meglio le garanzie per i prevenuti, senza dimenticare tuttavia che ciò non può ledere o revocare nel nulla la tutela di chi ha patito danni e dolori capaci di distruggere la vita. Cianciare spesso senza costrutto sui diritti della difesa mentre le persone offese soffrono la mancanza di una giustizia “giusta” denuncia una palese sottostima della dignità della persona. Il processo penale non può essere concepito in chiave dialogica tra accusa e difesa (anche se sono gli attori principali) perché vi è un terzo partecipe a uguale titolo: il soggetto leso. Per tale va intesa anche l’istituzione e, con logica estensione, la comunità nei valori di volta in volta messi in pericolo dal crimine.

Ecco che, in tale prospettiva, l’ipotesi di devitalizzare o perfino abrogare l’abuso d’ufficio finisce per ripercuotersi più negativamente su una vittima illustre delle azioni criminali: la pubblica amministrazione che, a causa degli abusi perpetrati nel tempo, ha acquisito connotazioni negative nell’immaginario collettivo. Se si puniscono i soggetti che usano le loro attribuzioni per soddisfare illecitamente interessi privati collidenti con quelli pubblici si favorisce una ripresa di corretti rapporti della comunità con le amministrazioni. Diversamente si convalida la prassi dell’arbitrio. L’eventuale riparazione in quella sede non ferma comunque l’autore in mancanza di sanzione penale. Finirebbe con l’abuso elevato a generale contegno non punibile perché presidiato da precetto simile al decreto 10 Fruttidoro, secondo cui: “I giudici non potranno, sotto pena di tradimento, turbare in qualsiasi maniera le operazioni dei corpi amministrativi né citare davanti a loro gli amministratori a causa delle loro funzioni”. Questo, secondo Bertrand de Jouvenel (Il Potere) dimostra che “la Rivoluzione tolse alla Giustizia la funzione che essa prima esercitava di difendere l’individuo contro gli abusi del Potere”. Per malinteso garantismo si vuole perseguire un risultato così disastroso?