di Claudia Morelli
Italia Oggi, 24 ottobre 2022
L’applicazione dell’intelligenza artificiale al modo forense sta cominciando a vedere la luce con diversi progetti in fase sperimentale, almeno in Italia. Non mancano, naturalmente, i problemi legali alla regolamentazione di questo settore. In attesa che la Ue sciolga i nodi sul livello di rischio dei sistemi.
L’applicazione dell’intelligenza artificiale (Ia) nella giustizia sta cominciando a muovere i primi passi anche in Italia. Al momento non ci sono applicazioni intensive di tool al settore giudiziario. Ci sono piuttosto sperimentazioni. L’ultimo progetto (anticipato da La Nuova procedura civile) è quello del Tribunale di Milano con l’Università, ancora a livello di convenzione, che dichiara di voler procedere secondo una impostazione statistico-giurisprudenziale “tentando di prevedere le future decisioni delle singole corti in base allo studio dei precedenti” (sui diversi approcci si veda altro articolo nella pagina seguente).
Anche la Corte di cassazione sta lavorando con lo Iuss (Istituto universitario degli studi superiori) di Pavia (nel contempo è da qualche giorno che il sito della Suprema corte manda un alert sulla insicurezza dell’accesso perché è scaduto il certificato https!). E altri progetti sono in corso, con approcci più o meno scientifici sotto il profilo prettamente tecnologico: quello della Scuola Sant’Anna realizzato dal Lider Lab dell’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, sviluppo) con i tribunali di Genova e Pisa (il progetto riguarda l’assegno di mantenimento e risarcimento del danno alla salute); il Centro interdipartimentale di ricerca Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Ai) dell’Università di Bologna (i provvedimenti giudiziari processati provengono da fonti diverse, quali i tribunali della regione Emilia Romagna, Corte dei conti, atti amministrativi, sentenze della Corte costituzionale); il Tribunale di Brescia che con l’Università sta lavorando a un progetto relativo al diritto delle imprese e del lavoro.
L’Avvocatura dello stato ha messo a punto, con l’aiuto di Sogei, un sistema di Intelligenza artificiale applicato al dominio dati dell’Avvocatura dello stato, con l’obiettivo “di efficientare lo smistamento e la lavorazione dei flussi informativi in ingresso agevolando il data entry da parte degli utenti sul sistema Avvocatura 2020 e migliorando al tempo stesso la qualità delle informazioni ivi censite”. Sogei è a sua volta coinvolta nel progetto Pro.di.g.it di Mef e Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che si sviluppa su più fronti, compreso quello della costruzione di una banca dati delle sentenze tributarie di merito, da interrogare con sistemi algoritmici.
Dal canto suo, il ministero della giustizia, in occasione del Pnrr, aveva annunciato di stare progettando un data-lake giudiziario (un insieme non strutturato di dati giudiziari) da interrogare con algoritmi per estrarre nuova conoscenza e sta digitalizzando circa 10 milioni di atti giudiziari a questo fine.
Regolamento sulla intelligenza artificiale. Non mancano, naturalmente, i problemi legali alla regolamentazione di questo settore. Nel parlamento europeo è in corso da anni un dibattito sulla classificazione come ad “alto rischio” dei software applicati al settore giustizia. Nel corso della discussione sono stati presentati emendamenti volti a escludere dalla categoria tutti gli applicativi che non riguardano i sistemi di “giustizia predittiva”, ma che comunque sono a supporto delle attività forensi e giudiziali.
Entrare o meno nella classificazione ad alto rischio ha un impatto considerevole sugli adempimenti a cui saranno tenute legaltech e produttori di software, ma anche gli utilizzatori finali: nel primo caso, infatti, scattano obblighi e requisiti stringenti per tutta la filiera del valore.
“Mi sono opposto a questa possibilità perché ritengo che una classificazione onnicomprensiva sia più garantista e rispettosa dei diritti fondamentali”, commenta Brando Benifei, il rapporteur del parlamento Ue sul regolamento di disciplina della intelligenza artificiale. Il testo del regolamento, presentato dalla Commissione ormai due anni fa, è stato subissato da 3.000 emendamenti. L’obiettivo politico, conferma Benifei, è quello di approvare il testo entro il 2023, mentre si discute anche della sua entrata in vigore visto che la data attualmente prevista, il 2025, potrebbe essere fin troppo lontana. Al momento, stanno lavorando al testo sia il parlamento, che dovrebbe approvare la sua posizione entro gennaio prossimo; sia il Consiglio, che dovrebbe farlo entro dicembre. Da lì inizierà il trilogo.
“Ho intenzione di proporre anche la introduzione di una norma che prescriva agli utilizzatori dei sistemi di Ia nella giustizia, law firm e tribunali, di effettuare una valutazione di impatto dell’applicazione di Ia sui diritti delle persone coinvolte nei casi specifici, e non solo nel caso eventuale di una decisione giudiziaria ma anche nel caso di studio e di analisi della causa e ogni volta che il tool supporti l’attività di assistenza e consulenza”, specifica Benifei.
La partita è complessa. Vediamo perché. Sistemi di Ia nella giustizia sono considerati ad alto rischio. Il regolamento Ue introduce norme via via stringenti basate sul rischio di danni che l’utilizzo del sistema di Ia provocherebbe sui diritti fondamentali, la salute e la sicurezza delle persone. La classificazione di un sistema di Ia come ad alto rischio si basa non solo dalla funzione svolta dal sistema di intelligenza artificiale, ma anche sulle finalità e modalità specifiche di utilizzo di tale sistema. L’intero titolo III disciplina la produzione e la messa sul mercato (o in uso) di tool di Ia ad alto rischio, subordinatamente al rispetto di: a) determinati requisiti obbligatori, quali la previsione di sistema di gestione dei rischi, di controllo e governance dei dati, di documentazione tecnica, di obblighi di informazione, di conservazione delle registrazioni, di sorveglianza umana e di robustezza cibernetica; b) di obblighi distribuiti lungo tutta la filiera; c) di una valutazione della conformità ex ante affidata a enti di certificazione e enti di garanzia.
L’amministrazione della giustizia e i processi democratici, specifica l’annesso III del regolamento, sono tra le attività considerate “ad alto rischio”, unitamente alla gestione della immigrazione e alle attività di contrasto al crimine. Il regolamento attualmente non contiene esclusioni e/o eccezioni.
Il considerando 40 del testo regolamentare spiega il perché di questa scelta: “Alcuni sistemi di Ia destinati all’amministrazione della giustizia e dei processi democratici devono essere classificati come ad alto rischio, considerando il loro impatto potenzialmente significativo su democrazia, Stato di diritto, libertà individuali e diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. In particolare, per affrontare i rischi di potenziali pregiudizi, errori e opacità, è opportuno qualificare come sistemi di Ia ad alto rischio quelli destinati all’assistenza della autorità giudiziaria nella ricerca e interpretazione dei fatti e della legge e nell’applicazione della legge ad un insieme concreto di fatti”.
Le mozioni del Congresso dell’Avvocatura. D’altra parte, se il mercato spinge per una maggiore liberalizzazione, da parte dell’Avvocatura arriva la richiesta di una vigilanza attenta.
Le 13 mozioni approvate dal Congresso forense di Lecce ben esprimono, al di là di qualche eccesso conservatore, una posizione chiara dell’avvocatura che, forse per la prima volta nella sua storia recente, non gioca la carta della opposizione pregiudiziale o della rivendicazione teorica ma prova a fissare i cardini di azione per “governare” il processo, guardando anche ai gap formativi interni.
Gli aspetti di unità di intenti tra le diverse mozioni (alcune provenienti da associazioni specialistiche come Uncat e Unaa, da Ordini, come l’Unione Lombarda, da Ocf, si veda altro articolo nella pagina seguente) sono la necessità di una formazione specifica dei giuristi sulla tecnologia; le necessità di creare spazi istituzionali e associativi per condividere progettualità e sperimentazione; la necessità (questa forse già assorbita dalle normativa di provenienza Ue) di fissare regole e norme per il rispetto di etica e diritti fondamentali; la istituzione di authority ad hoc per la verifica terza dell’utilizzo dei tool (anche questa forse già assorbita dal regolamento Ue). Alcune insistono sull’aggiornamento dei doveri deontologici delle professioni coinvolte, e sulla disclosure da parte del giudice delle modalità di utilizzo dei tool nel processo decisione, altre sulla necessità di volgere lo sguardo non solo all’utilizzo di Ia nel momento decisionale ma anche nel processo, ponendo attenzione ai data in ingresso nel processo; altre richiedono il rilascio di open data giudiziari.









