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di Valentina Bonini*

Il Dubbio, 29 aprile 2025

Una strada lastricata di paradossi è toccata in sorte alla giustizia riparativa in Italia: a fronte di un quadro giuridico completo e avanzato si riscontra una inapplicazione della disciplina del 2022 per il ritardo nella creazione dei servizi riparativi; su norme che, quindi, non potrebbero oggi essere applicate, si registra un fervore giurisprudenziale che ha già portato a interessare le sezioni unite (in tema di impugnabilità dell’ordinanza ex art. 129- bis c. p. p.); last but not least, su una materia che nasce con l’obiettivo di coltivare il dialogo in luogo del conflitto, il dibattito si è fatto estremamente polarizzato.

A ben vedere, quest’ultimo è l’aspetto più roboante ma meno sorprendente, se è vero che il paradigma riparativo reca con sé una tale innovatività da essere definito “rivoluzionario”. E le rivoluzioni portano con sé i rischi del novum, tra i quali c’è anche quello di restare incagliati tra letture proiettate verso l’auspicio di un futuro luminoso o, al contrario, ancorate alla tutela delle conquiste del passato. In questa lunga fase di messa in opera della disciplina organica della giustizia riparativa queste letture sono entrambi utili, perché mettono in chiaro tutti i rischi collegati a una lettura degenerativa del paradigma riparativo e aiutano a munirsi di più robusti anticorpi in vista della sua piena applicazione.

E nell’acceso scambio che su questo giornale si è (ri) animato grazie ai pensieri divergenti di Oliviero Mazza e Michele Passione, si individuano due punti su cui sembrano coagularsi i più consistenti grumi problematici: il confine tra afflato etico e laicità della giustizia penale; il ruolo della vittima (e della collettività) nella reazione all’ingiustizia penalmente significativa.

Un’osservazione di fondo: il rischio di una deriva etica e di un eccessivo peso delle ragioni della vittima riguarda la giustizia penale “tradizionale”, che, intrisa di tutta la terribilità della decisione e della punizione, presenta pericolose somiglianze con la sfera del giudizio e dello stigma morale. Non è solo il provocatorio richiamo di Oliviero Mazza al diritto penale nazionalsocialista a confermarlo: a ricordarci la contiguità tra diritto della punizione e legge della morale ci sono le ceneri della santa inquisizione sulle quali è nato il processo penale moderno, come i moniti codicistici che oggi escludono la moralità dall’orizzonte delle prove.

Si tratta allora di chiedersi se la giustizia riparativa contribuisca ad aumentare o a diminuire il rischio di infiltrazioni etiche nel settore penale.

A un simile interrogativo il giurista deve rispondere con una lettura delle norme che, consapevole di quei rischi, si muova nel solco della conquistata laicità dell’ordinamento: parole come “confessione”, “pentimento”, “perdono”, “contrizione”, “espiazione” mai compaiono nella riforma Cartabia e questo silenzio parla, vale a escludere un approccio moraleggiante della giustizia riparativa all’italiana, non davvero a fondarlo.

Insomma, la giustizia riparativa non è meno laica della giustizia punitiva, mentre è vero che dà un maggiore peso alla voce della vittima e alle emozioni collegate all’esperienza di ingiustizia. Qui è opportuna qualche riflessione: è fuor di dubbio che la vittima sia uno dei protagonisti dell’ingiustizia che ambisce umanamente ad avere voce nella costruzione della risposta di giustizia; inoltre, l’esperienza di ingiustizia è sempre accompagnata e intrisa di emozioni (rabbia, paura, vergogna…). Ma l’irrinunciabile costruzione garantistica del processo e l’impermeabilità della giustizia punitiva al mondo delle emozioni costringono la vittima a un ruolo marginale e lasciano senza risposta i bisogni emotivi che attraversano e talora scuotono anche il contesto sociale. Doverosamente non raccolti dal processo e dalla pena, quei bisogni, però, non scompaiono per editto codicistico: l’insoddisfazione della vittima, il disinteresse del diritto penale per le ricadute emotive del reato sono oggi il più potente volano della ferocia vendicativa di cui si nutre (e che a sua volta alimenta) la giustizia mediatica. Nel prendersi cura della vittima e del carico emotivo derivante dall’ingiustizia, la giustizia riparativa contribuisce a liberare il processo penale da un compito che non può né deve svolgere.

Senza retrocedere di un passo dal fondamento della laicità, ma anzi confrontandosi sulle criticità normative di in un articolato del tutto nuovo (penso all’iniziativa officiosa di cui all’art. 129- bis e alla difficile esegesi del parametro della “utilità” lì richiamato, ma anche ai troppo ridotti spazi della difesa nel segmento conclusivo del percorso riparativo, quando si confezioni l’esito e la relazione da inviare al giudice), possiamo dare corpo a una giustizia riparativa che - lungi dal porsi come panacea di tutti i mali- non indebolisce ma irrobustisce un sistema penale laico, proprio perché lo drena dalle infiltrazioni etiche.

*Associata di Diritto processuale penale dell’Università di Pisa