di Franco Ricca
Italia Oggi, 29 agosto 2019
Corte di Giustizia Ue. L'esigenza di perseguire i reati in materia di Iva, a tutela degli interessi finanziari dell'Ue, soccombe al principio di legalità e allo stato di diritto: è conforme con l'ordinamento unionale la norma nazionale che impedisce di utilizzare, nel procedimento penale, prove acquisite illegittimamente, come intercettazioni telefoniche non regolarmente autorizzate, per dimostrare la commissione del reato. La Corte di giustizia Ue ha rilasciato l'importante chiarimento nella sentenza 17 gennaio 2019, causa C-310/16.
Le questioni sollevate dai giudici bulgari miravano a stabilire se l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Ue (Tfue) e gli articoli 1 e 2 della convenzione Pif del 1995 sulla protezione degli interessi finanziari dell'Ue debbano interpretarsi nel senso che ostano, con riferimento al principio di effettività delle azioni penali in tema di reati Iva, all'applicazione della norma nazionale che impone di escludere dal procedimento penale elementi di prova, quali le intercettazioni telefoniche, che richiedono una preventiva autorizzazione giudiziaria, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da un'autorità incompetente, anche nel caso in cui si tratti degli unici elementi di prova del reato.
La sentenza ricorda preliminarmente che, allo stato attuale, il diritto dell'Ue non stabilisce norme sulle modalità di acquisizione e di utilizzo delle prove nei procedimenti penali in materia di Iva. La materia è quindi di competenza degli stati membri, che hanno però l'obbligo di contrastare le frodi e gli illeciti che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, tra cui le frodi Iva, mediante misure effettive e dissuasive; a tale scopo, sono liberi di scegliere le sanzioni applicabili, sebbene in ipotesi di frodi gravi in materia di Iva possano imporsi sanzioni penali, come richiesto dalla convenzione Pif.
In proposito, va incidentalmente ricordato che la convenzione è stata sostituita dalla direttiva 2017/1371, le cui disposizioni devono essere applicate in tutti gli stati membri dal 6 luglio scorso. In Italia, però, il recepimento della direttiva, previsto dal ddl comunitaria 2018, non è ancora avvenuto. Tornando alla sentenza, la Corte osserva ancora che gli stati membri devono garantire che le norme nazionali di procedura penale consentano una repressione effettiva dei reati collegati alle frodi Iva, nel rispetto dei principi di proporzionalità, equivalenza ed effettività.
Spetta quindi al legislatore nazionale adottare le misure necessarie, se necessario modificando la normativa per evitare che le regole di procedura applicabili nella repressione dei predetti reati possano comportare un rischio sistemico d'impunità. I giudici nazionali, dal canto loro, devono dare piena efficacia agli obblighi derivanti dal trattato e disapplicare pertanto le disposizioni interne che ostino all'applicazione di sanzioni effettive e dissuasive ai reati gravi in materia di Iva. L'obbligo di garantire l'efficace riscossione delle risorse dell'Ue, tuttavia, non esonera i giudici dal rispetto dei diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e dei principi generali del diritto dell'Ue, non soltanto durante i procedimenti penali, ma anche durante la fase delle indagini preliminari, sino dal momento in cui la persona è accusata.
I giudici, in particolare, non sono dispensati "dal necessario rispetto del principio di legalità e dello stato di diritto, che costituisce uno dei principali valori su cui si fonda l'Unione". Ne consegue che il potere repressivo non può essere esercitato al di fuori dei limiti legali entro cui un'autorità è autorizzata ad agire secondo il diritto nazionale.
Inoltre, le intercettazioni telefoniche costituiscono un'ingerenza nel diritto alla vita privata che è ammessa solo quando prevista dalla legge, se sia necessaria e risponda effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Ue. Nella fattispecie, risulta che le intercettazioni telefoniche erano state autorizzate da un'autorità giudiziaria non competente, quindi devono essere considerate come non previste dalla legge. In conclusione, il diritto dell'Ue non contrasta con l'applicazione di una norma nazionale che esclude l'utilizzo nel procedimento penale di intercettazioni telefoniche non debitamente autorizzate, persino quando costituiscano gli unici elementi di prova del reato in materia di Iva.
Abuso di diritto - Con sentenza del 10 luglio 2019, causa C-273/18, la Corte ha dichiarato che per contestare l'abuso di diritto e negare, quindi, la detrazione dell'Iva, l'amministrazione deve dimostrare quale sia il vantaggio indebito ottenuto dai soggetti passivi. La detrazione non può essere rifiutata soltanto perché, nell'ambito di una serie di cessioni concatenate, l'acquirente ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello presso il quale ha prelevato i beni, essendo tale circostanza, di per sé, perfettamente giustificabile per vari motivi. Il procedimento era stato promosso dai giudici lettoni nell'ambito di una controversia avente ad oggetto il diniego della detrazione dell'Iva relativa ad un acquisto di beni che si inseriva in una serie di operazioni "a catena", in parte intracomunitarie, prive però di connotazioni fraudolente.
Non avendo trovato una spiegazione logica all'intervento delle società intermediarie, l'amministrazione aveva concluso che queste non avessero esercitato alcuna attività e che l'acquirente finale, in realtà, avesse acquistato i beni dal primo fornitore intracomunitario; di conseguenza, aveva negato la detrazione, riqualificando gli acquisti interni come intracomunitari, sul fondamento del carattere artificiale della catena e dell'esistenza di una pratica abusiva, senza tuttavia precisare in cosa sarebbe consistito il vantaggio così indebitamente conseguito.
La questione sollevata dai giudici nazionali mirava quindi a chiarire se l'art. 168 della direttiva Iva debba interpretarsi nel senso che, per rifiutare il diritto alla detrazione a motivo dell'esistenza di un abuso di diritto, sia sufficiente il fatto che l'acquisto dei beni si collochi al termine di una catena di operazioni di vendita successive tra varie persone e che i beni siano stati consegnati all'acquirente da un soggetto facente parte di tale catena, ma diverso da quello che risulta come fornitore nella fattura, oppure occorra dimostrare quale sia l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbero beneficiato i soggetti coinvolti.
Nella sentenza, la Corte ricorda che ricorre una pratica abusiva, in materia di Iva, in presenza di due condizioni: - che le operazioni, nonostante il rispetto formale delle disposizioni unionali e nazionali, abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito da dette disposizioni; - che risulti, da un insieme di elementi oggettivi, che tale vantaggio fiscale è lo scopo essenziale delle operazioni.
Osserva poi la Corte che la mancata corrispondenza tra il soggetto che consegna i beni e quello che emette la fattura non si deve necessariamente ad un occultamento fraudolento del reale fornitore e non costituisce necessariamente una pratica abusiva, ma può avere altre motivazioni, per esempio l'esistenza di due vendite successive riguardanti i medesimi beni, i quali sono trasportati direttamente dal primo venditore al secondo acquirente.
Ciò premesso, nella fattispecie l'autorità fiscale non ha dimostrato l'indebito vantaggio fiscale di cui avrebbe beneficiato l'acquirente finale, né ha individuato gli eventuali indebiti vantaggi fiscali ottenuti dalle altre società coinvolte. Di conseguenza, il solo fatto che, nell'ambito di una catena di operazioni, l'acquirente sia entrato fisicamente in possesso dei beni prelevandoli nel deposito di un soggetto diverso da quello che risulta essere indicato come fornitore nella fattura, non può giustificare una differente qualificazione dell'operazione. In queste circostanze, non avendo l'autorità fornito alcun elemento di prova dell'esistenza di un abuso, la detrazione non può essere negata.









