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di Niccolo Nisivoccia

Corriere della Sera, 7 luglio 2025

Il dibattito e la norma in discussione in Parlamento su cure e fine vita. Sarebbe bello che, nel dibattito che accompagnerà l’esame parlamentare del testo sul “fine vita”, presentato in questi giorni, venisse fatta pulizia di questa finta contrapposizione, strumentalmente agitata, fra diritto alla vita da una parte e diritto alla morte dall’altra. Come se il punto fosse questo: stabilire se a dover prevalere sia, in assoluto, l’uno o l’altro di tali diritti. Come se fossero queste, semplicemente, le domande da rivolgere alla legge, da una parte o dall’altra: esiste, e va tutelato, un diritto a morire? Oppure: esiste, e va tutelato, un diritto alla vita? E come se, infine, fossero semplicemente queste le domande alle quali ha risposto la Corte costituzionale nelle due sentenze del 2019 e del 2024, cui ora la legge dovrebbe dare seguito.

In realtà nessuno, neppure fra coloro che ritengono doveroso il riconoscimento di un “diritto di morire”, si è mai comunque sognato di mettere in discussione il “diritto alle cure”. E quindi il punto è: fino a dove devono spingersi, le cure? Come deve porsi la legge davanti a qualunque genere di dolore, fisico o mentale, che sia reputato insopportabile, o non più sopportabile, da chi ne soffra? Prima ancora: a chi appartiene la nostra vita? A chi spetta di decidere non solo come viverla, ma anche se viverla o non viverla?

Una legge che almeno in qualche misura fornisca risposte a queste domande esiste già, in Italia: ed è la legge n. 219 del 2017 sulle “Disposizioni anticipate di trattamento”, la quale “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Cosa dice, in particolare, questa legge? Dice, da un lato, che ogni persona capace di intendere e di volere deve vedersi garantito sia “il diritto di rifiutare” qualunque “accertamento diagnostico” e qualunque “trattamento sanitario” che non desideri ricevere, sia “il diritto di revocare in qualsiasi momento” l’eventuale consenso già prestato, “anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento”; e da un altro lato che il medico, a sua volta, “avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico” stesso, anche attraverso “un’adeguata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative” a loro volta previste da una legge del 2010. E non solo: la legge del 2017 dice anche che, “Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”, e che, “In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente”.

Certo, tutto questo è altro sia rispetto al suicidio assistito, sia rispetto all’eutanasia. Non è quindi di eutanasia e di suicidio assistito che si occupa, tecnicamente, la legge n. 219 del 2017, perché la morte derivante dal rifiuto o dall’interruzione delle cure non presuppone un intervento attivo da parte di terzi, com’è invece richiesto secondo le definizioni del suicidio assistito e dell’eutanasia offerte dal Comitato Nazionale per la Bioetica italiano: somministrando un farmaco, nel caso dell’eutanasia, o anche solo porgendolo nel caso del suicidio assistito. E tuttavia la legge del 2017 induce a chiedersi: perché riconoscere il diritto al rifiuto o all’interruzione delle cure e non anche quello all’eutanasia o al suicidio assistito? Perché ammettere il diritto alla disconnessione di una macchina, a certe condizioni, e non anche quello a ricevere un farmaco? Cosa distingue le due ipotesi sotto il profilo ontologico ed etico?

Insomma: fermo il dovere di prendersi cura della paura e del dolore di chi vede la morte avvicinarsi, andrebbe condiviso il fatto che il bene in gioco è pur sempre lo stesso, e cioè la vita. E sarebbe bello che la legge, da parte sua, si dimostrasse capace di riconoscerne la dignità d’essere anche nel momento più estremo, accogliendone appunto anche il dolore, facendolo proprio. Ecco, questo dovrebbe fare la legge, ora come sempre: essere capace, umanamente, di compassione. Saper includere il limite, e saper dichiarare, di là da quel limite, anche una resa. “C’è un limite a quello che ciascuno di noi considera sopportabile e c’è una capacità di adattamento che consente talvolta di spostarlo oltre”, ha osservato Giada Lonati, medico palliativista, in un libro pieno di sensibilità e delicatezza dedicato alle storie di alcune delle persone che la stessa Lonati ha accompagnato nei tratti finali delle loro vite (“L’ultima cosa bella”): “Poi per qualcuno di noi c’è una soglia superata la quale non ha più senso tollerare alcuna sofferenza. È come se il peso sulla bilancia si spostasse: fin qui era ancora accettabile, da qui in avanti non lo è più. E il confine lo stabilisce ogni essere umano per sé”.