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di Simona Musco

Il Dubbio, 15 settembre 2026

Tre disegni di legge diversi, una direzione politica comune: rafforzare la tutela di chi si difende da un’aggressione e ridurre il rischio che sia l’aggredito a finire sotto accusa o a pagare le conseguenze della propria reazione. È questo il filo che lega le tre proposte incardinate presso la Commissione Giustizia al Senato, presieduta da Giulia Bongiorno, che ne è anche la relatrice. Il calendario della discussione verrà stabilito durante la seduta di oggi. I testi non sono sovrapponibili e intervengono su ambiti differenti. Ma a unirli è una precisa impostazione: il cittadino che reagisce a una violenza non deve essere lasciato solo.

Un tema che torna ciclicamente al centro del dibattito politico attraverso i casi di cronaca, come quello di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per omicidio volontario dopo aver inseguito e ucciso due rapinatori, diventato uno dei simboli della discussione sulla legittima difesa. Un caso che, proprio perché conclusosi con una condanna per omicidio volontario, mostra anche il limite di qualsiasi semplificazione: non ogni reazione è legittima. Le nuove proposte nascono dentro questa tensione: da una parte la necessità di mantenere il confine tra difesa e vendetta, dall’altra la volontà politica di evitare che chi subisce un’aggressione sia chiamato a rispondere per una reazione maturata in condizioni di paura e concitazione. Con il rischio, però, proprio di autorizzare la vendetta, soluzione che dalle parti di Forza Italia piace poco.

Il disegno di legge n. 167, di iniziativa del forzista Maurizio Gasparri, è il più risalente dei tre. Presentato all’inizio della legislatura, interviene sulla riforma del 2019 con due obiettivi distinti. Il primo riguarda la sospensione condizionale della pena, prevedendo che, anche in caso di condanna per rapina, la sospensione condizionale sia subordinata al pagamento integrale del risarcimento dovuto alla persona offesa. La legge prevede attualmente questa condizione per il furto in abitazione e per il furto con strappo, ma non per la rapina. Gasparri, sulla scorta dei rilievi a suo tempo mossi dal Presidente della Repubblica, propone dunque di estendere anche a quest’ultima fattispecie la medesima disciplina, tanto per la rapina propria quanto per quella impropria. Il secondo intervento è quello che riguarda direttamente chi si difende. Oggi il testo unico sulle spese di giustizia consente allo Stato di farsi carico dell’onorario del difensore e delle altre spese per chi sia stato destinatario di un’archiviazione o di una sentenza favorevole fondata sulla legittima difesa, ma il beneficio è limitato alle ipotesi di legittima difesa domiciliare e alle fattispecie assimilate. La proposta estende la copertura anche nei casi di legittima difesa fuori dall’abitazione, dal negozio o dal luogo di lavoro, per esempio, in strada.

Il secondo testo, il n. 1532, a prima firma Raffaele Speranzon, di FdI, si muove invece sul terreno della responsabilità civile. La premessa politica è netta: chi mette deliberatamente in pericolo l’incolumità altrui con una condotta violenta o gravemente intimidatoria non dovrebbe poter pretendere, in determinate circostanze, lo stesso livello di tutela risarcitoria riconosciuto a chi sia estraneo alla situazione di pericolo. Da qui la proposta di escludere integralmente il risarcimento quando il danneggiato abbia agito consapevolmente e volontariamente con violenza non lieve contro la persona o il patrimonio, oppure abbia minacciato l’uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. La filosofia della proposta è riassunta nella relazione con una formula volutamente politica: “La violenza non paga”.

È però il disegno di legge 1972, a firma del leghista Claudio Borghi, quello destinato a incidere più profondamente sulla disciplina penale. La proposta aggiunge un quinto comma all’articolo 52 del codice e introduce una nuova ipotesi di non punibilità, la “ipotesi Roggero”: in caso di aggressione a mano armata in casa o sul luogo di lavoro, afferma il testo, non sarebbe punibile qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione. La formula è particolarmente ampia e la non punibilità opererebbe indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi utilizzati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Una riforma che “correggerebbe” quella del 2019, pure firmata Lega, che non ha salvato il gioielliere oggi tanto caro a Matteo Salvini, rimanendo necessari, per l’esimente della legittima difesa, elementi come l’attualità del pericolo, la necessità della reazione e la sua finalità difensiva. Il ragionamento è questo: chi viene aggredito all’improvviso non dispone necessariamente del tempo e della lucidità necessari per compiere il calcolo giuridico della proporzionalità. Da qui la necessità, secondo Borghi, di tenere in considerazione la condizione concreta della vittima e non sottoporla, dopo il fatto, a una ricostruzione completamente astratta della reazione. Tre proposte diverse, dunque, ma una stessa sfida politica: trasformare la legittima difesa, ancora una volta, in uno dei terreni su cui il centrodestra sfida gli avversari in vista del ritorno alle urne.