di Oliviero Mazza
Il Dubbio, 1 ottobre 2026
Passata la sbornia efficientista, l’Europa, in crisi di identità e scossa dai sovranismi, sembra voler riscoprire le proprie lontane origini garantiste. È segnale in controtendenza il rapporto della Commissione del 23 settembre (COM(2026) 497 final) che misura l’attuazione della Raccomandazione (UE) 2023/681 sulla custodia cautelare e sulle condizioni di detenzione. Per ora il discorso è solo di carattere generale e non riguarda i singoli Stati membri, ma non è difficile scorgere un ritratto già familiare. Soprattutto nella conclusione: i sistemi normativi nazionali sono complessivamente conformi ai principi della Raccomandazione, ma nella pratica il ricorso alla custodia cautelare resta eccessivo. Le regole ci sono, manca la volontà o il coraggio di applicarle. Sia pure mascherato da un perfetto stile burocratico, il j’accuse riguarda i giudici.
In Europa vige una presunzione in favore della libertà di chi è sottoposto a processo, da cui deriva l’esigenza che sia rigorosamente dimostrata la necessità della custodia cautelare, anche alla luce delle possibili alternative. Il principio, tuttavia, non trova applicazione in misura soddisfacente e il rapporto denuncia un notevole scarto fra il quadro normativo e la prassi, soprattutto in quei sistemi processuali in cui l’ampia discrezionalità giudiziaria porta a un uso eccessivo della custodia cautelare in un rapporto di causa/effetto. Più in generale, si registra un preoccupante iato fra il dettato della legge e la sua applicazione pratica con riferimento ad almeno quattro profili.
Il primo riguarda le misure alternative sottoutilizzate per carenza di mezzi tecnici di controllo o di domicili adeguati, con la conseguenza di una netta disparità di trattamento fra chi è inserito nella società e chi invece ne rimane ai margini. La seconda censura richiama le motivazioni apparenti dei provvedimenti cautelari, difetto che rischia di crescere in modo esponenziale con l’utilizzo ormai diffuso della IA in ambito giudiziario. Il rapporto parla di qualità “disomogenea” delle decisioni e denuncia l’utilizzo di formule standardizzate, come il copia-incolla della pericolosità.
Anche il diritto di difesa non risulta pienamente garantito. Dall’analisi comparativa emerge che gli Stati membri prevedono, in genere, il diritto dell’indagato di essere ascoltato prima che sia adottata una decisione sulla custodia cautelare. Permangono, tuttavia, differenze quanto all’accesso agli atti e ai diritti di comunicazione con il difensore. Anche il diritto al riesame non risulta effettivo. La Raccomandazione impone un controllo almeno mensile, con istanza di liberazione ammissibile in ogni tempo, ma spesso il riesame è un giudizio cartolare condizionato da tecnologie a ridotto tasso di garanzie. Infine, il fattore tempo trasforma la custodia in pena anticipata. Termini massimi di custodia cautelare esistono nella maggior parte degli Stati membri, ma la loro durata è compresa in una forbice eccessiva che va da pochi giorni a svariati anni. Anche dove sono previsti termini, i ritardi procedurali, la complessità dei casi e l’arretrato giudiziario portano spesso a una custodia prolungata oltre i limiti della ragionevolezza.
La seconda parte del rapporto riguarda le norme minime per le condizioni materiali di detenzione. Se molti Stati assicurano uno standard di vita carceraria adeguato, altri, come il nostro, affrontano gravi problemi di sovraffollamento che compromettono drammaticamente il rispetto delle soglie minime di dignità dei detenuti. Traspare un’Europa a due velocità in cui, dal 2016 ad oggi, sono 586 i casi che hanno visto rifiuti o ritardi nell’esecuzione dei MAE per il rischio di violazioni dei diritti fondamentali. Del resto, la fiducia reciproca si costruisce con libertà garantite in modo almeno equivalente.
Nel complesso, un’analisi poco rassicurante che, proprio nelle conclusioni, svela, però, la ragione recondita e meno nobile del monitoraggio in atto. Non tanto riscoprire i valori del liberalismo classico che vorrebbero limitare la custodia cautelare in un ambito di eccezionalità o quelli umanitari che impongono il rispetto della dignità dei detenuti, ciò che conta veramente a Bruxelles è garantire condizioni omogenee indispensabili per l’efficace funzionamento del MAE e, più in generale, per la credibilità della cooperazione giudiziaria nell’UE. Un approccio un po’ riduttivo e molto deludente.









