di Lorenzo d’Avack
Il Dubbio, 1 ottobre 2026
Il Consigliere nazionale forense Antonello Talerico richiama la nostra attenzione su di una recente sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo che si avvale, nell’esporre il testo, della IA. Nulla di stupefacente, il Consigliere scrive che “la macchina ha messo mano al ragionamento e che nessuno dopo lo ha riletto”, come a dire che il giudice dovrebbe almeno avere un obbligo di sorveglianza. Certamente un minimo. Fra le diverse osservazioni nel rapporto IA/diritto, la prima potrebbe essere giuridica, e difatti il nostro Governo ha deliberato, nel maggio 2024, il disegno di legge n. 78 (Evoluzione del quadro normativo unionale sulla IA) che disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nei settori demandati dal Regolamento AI Act 2024/1698 all’autonomia normativa degli Stati membri.
Il ddl, agli articoli 14-15 (Intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria) prevede l’uso della IA nel giudiziario esclusivamente per finalità strumentali e di supporto, quindi per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario. Prevede, tuttavia, anche quanto è mancato alla sentenza di Palermo, che il magistrato valuti la sentenza sulla base della legge, dei fatti e delle prove.
Certamente, l’incorporazione di sistemi di intelligenza artificiale nel giuridico rappresenta un aiuto significativo nella gestione delle attività legali. Possiamo individuare: una riduzione del contenzioso attraverso rimedi alternativi automatizzati; una riduzione dei tempi attraverso la trattazione in via automatizzata delle controversie seriali e standardizzabili; una riduzione dei margini di differenziazione distrettuale e circondariale per tipologie di risposte a simili tipologie di contenzioso.
Ma gli errori nelle sentenze non mancano, preoccupando il Consiglio superiore della magistratura con le raccomandazioni dell’8 ottobre 2025 e il legislatore con la legge n. 132 del 2025.D’altronde, alla domanda “un essere umano può essere giudicato solo da una macchina?”, la risposta resta ancora negativa. L’origine di tutto ciò è che fino ad oggi abbiamo dato all’interazione fra esseri umani un preciso valore. Vale il principio “ubi societas, ibi ius”.
Rimangono, dunque, principi e regole tradizionali, anche se l’intelligenza artificiale sta occupando spazi riservati all’interazione umana e sta emarginando la partecipazione dei soggetti umani o, comunque, la sta relegando a una mera formalità. Sembra doversi rassegnare a un nuovo soggetto nel mondo del diritto, una IA non più confinata alla sola ricerca di precedenti o all’ausilio per la redazione di atti, ma pronta a svolgere l’attività propria della professione forense o giudiziaria nell’analisi di fattispecie complesse e in grado di eseguire compiti in modo efficiente e, quindi, in grado di operare in modo intenzionale con il controllo delle proprie azioni.
C’è chi vede nel ruolo della macchina una sorta di avvocato generale robotico con il compito di fornire al giudice umano un progetto di decisione, che dovrà gestire, restando libero di disattenderlo, ma con l’obbligo di motivarlo. Come a dire che il giudice si troverà a dover valutare una decisione da calcolo algoritmico ed eventualmente sostituirla con una decisione umana. Tanto più che questi algoritmi sono dotati di self-learning, dunque di una capacità di auto-apprendimento e di auto-riprogrammazione che consente alla macchina robotica un’elevata indipendenza dalla programmazione iniziale. Come a dire che la macchina cresce, imparando e, come noi, modifica i suoi schemi classificatori nell’evolversi dell’apprendimento.
Con l’eliminazione del dialogo e del confronto diretto tra le parti, dovrà dunque essere ripensato lo stesso concetto di “negoziazione”, che è attività esclusivamente umana. Ma quando una macchina calcola e la sua attività di calcolo si interfaccia con un’altra macchina, non è più possibile parlare di una “negoziazione”, dato che questa si realizza al di fuori della regola della ‘presenza umana’. È altresì importante che in queste situazioni venga assicurato, come parte del consenso, il principio della trasparenza dei metodi e delle tecniche utilizzate nelle decisioni giudiziarie. In particolare, si sottolinea che ogni parte in causa dovrebbe conservare il proprio diritto a essere informata, in un linguaggio chiaro e comprensibile, delle modalità e dei passaggi con cui si sono raggiunte le soluzioni giudiziarie.
Il consenso individuale risulta compromesso, quando il diritto interagisce con sistemi informatici che si presentano come “scatole nere”, i cui meccanismi di funzionamento rimangono inaccessibili e le cui decisioni restano inspiegabili e, quindi, non contestabili per i partecipanti al giudizio. Certamente, a fronte di queste diverse procedure, l’utente vede modificarsi il tradizionale rapporto con l’avvocato, con il giudice: ha idee molto confuse sulle applicazioni delle biotecnologie e della IA nei tribunali, ha difficoltà nel verificare benefici e svantaggi. Tutto ciò rende la vicenda giudiziaria sempre più complessa e forse accettata più sulla fiducia verso gli operatori del diritto che non su di una effettiva comprensione.
Ma sembra anche che ci stiamo avvicinando velocemente alla realizzazione della massima aspirazione di alcuni fautori dell’intelligenza artificiale: quella di eliminare del tutto il ruolo del diritto nell’espletamento di significative attività dell’uomo. Ciò potrebbe implicare l’adozione di meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, completamente automatizzati, eventualmente collegati a piattaforme block chain e a ‘giudici robot’ in grado di decidere controversie sulla base dell’elaborazione statistica di dati.









