di Pietro Alessio Palumbo
Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2022
Una sentenza della Corte di cassazione fissa limiti rigidi: sul bambino l’uso della violenza per fini correttivi ed educativi non è mai consentito. Nella vicenda sotto accusa il comportamento dell’insegnante.
Per quanto vivace o indisciplinato sia, il bambino l’uso della violenza per fini correttivi ed educativi non è consentito. Nell’ambito scolastico il potere educativo o disciplinare dell’insegnante deve essere esercitato con mezzi appropriati e proporzionati alla gravità del comportamento del minore. Entro tali coordinate con la sentenza 13145 del 6 aprile scorso la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, riguardo ai bambini il termine “correzione” va assunto come sinonimo di educazione; e non può mai ritenersi tale l’uso della violenza, sebbene finalizzata a scopi disciplinari.
Salvaguardare la dignità del bambino - Ciò sia per salvaguardare la dignità del bambino, ormai soggetto titolare di diritti e non più come in passato semplice “oggetto” di protezione se non addirittura di disposizione da parte degli adulti; sia perché utilizzando un mezzo violento non può perseguirsi quale meta educativa l’armonico sviluppo di personalità del minore, sensibile ai valori della pace, della tolleranza, e della sana convivenza.
La vicenda - Nella vicenda la maestra era stata accusata di aver spinto la testa del bambino in uno dei lavandini e nel water del bagno della scuola, forse a seguito di un diverbio con l’insegnante stessa. Il potere educativo o disciplinare non può oltrepassare i limiti della giusta misura o consistere in trattamenti afflittivi della personalità del bambino. In altri termini presupposto del reato - che come nella vicenda può costare anche la reclusione dell’insegnante - è l’uso smodato di mezzi di controllo dei bambini; e misurati certo non sono le percosse o altri analoghi comportamenti violenti, ovvero l’uso di un linguaggio offensivo o denigratorio. Le più recenti acquisizioni della cultura pedagogica hanno consentito di superare le concezioni tradizionali che ammettevano la liceità dell’uso della violenza, fisica o psichica, quale mezzo correttivo e disciplinare, rifiutandosi di ammettere che l’ordinamento penale possa tollerare il ricorso a forme di brutalità per finalità educative.










