di Valentina Angeli
Left, 20 maggio 2022
Partiamo dall’abc. La separazione dei poteri (o divisione dei poteri), nella giurisprudenza, è uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto e della democrazia liberale.
Montesquieu, il filosofo a cui viene tradizionalmente attribuita la moderna teoria della separazione dei poteri, ne “Lo spirito delle leggi”, pubblicato nel 1748, sosteneva che “Chiunque abbia potere è portato ad abusarne; egli arriva sin dove non trova limiti .... Perché non si possa abusare del potere occorre che ... il potere arresti il potere”.
Dunque i tre poteri (intesi come funzioni) dello Stato - legislativo, esecutivo e giudiziario - non solo devono essere separati tra di loro, non potendosi accentrare nella medesima persona o organo, più funzioni (o poteri) tra quelli descritti, ma ognuno di loro deve fungere da limite all’altro. Posto ciò, qualcuno potrebbe accettare che un membro del governo possa prendere parte (o, addirittura, contribuire materialmente) ad una sentenza emessa da un magistrato?
Ovviamente no. Però, finora, si è accettato tranquillamente che circa 200 magistrati siano distaccati presso l’esecutivo (i cosiddetti “fuori ruolo”), unico Paese al mondo dove membri del potere giudiziario contribuiscono all’esercizio del potere esecutivo. Il sostenere che siano dei meri “tecnici” è semplicemente risibile e ritengo che le recenti vicende, rivelatrici della naturale vocazione politica anche in chi esercita il potere giudiziario, possano aver fugato, definitivamente, una simile argomentazione.
Ma la separazione dei poteri, con l’omologo corollario del limite all’esercizio del potere stesso, è un principio funzionante ovunque si svolga un potere ed anche la magistratura ha due diversi poteri in pancia: quello requirente (gli uffici del Pubblico ministero che svolgono le indagini) e quello giudicante (i giudici che emettono le sentenze), ed ognuno ha diritto ad essere giudicato da un giudice terzo (che cioè sia indipendente da ogni altro potere, anche quello del Pubblico ministero) ed imparziale (articolo 111 Costituzione).
La riforma Cartabia, contro cui l’Associazione nazionale dei magistrati (Anm) ha proclamato lo sciopero, va in questa direzione, prevedendo una maggiore separazione delle funzioni tra Pubblici ministeri e giudici (intervento blando rispetto alla separazione delle carriere richiesta dall’Ucpi (Unione delle camere penali italiane), che attuerebbe in pieno il principio della terzietà), ed una più stringente disciplina dei cosiddetti “fuori ruolo”, attraverso valutazioni rigorose che possano eccezionalmente ammettere che un magistrato sia collocato presso l’esecutivo e poi possa tornare ad esercitare la sua funzione ed il suo potere.
Infine, la vexata quaestio della “valutazione di professionalità” del magistrato contro cui la magistratura fa scudo, paventando addirittura una “schedatura” del magistrato. È bene partire dalla realtà: la valutazione della professionalità del magistrato è già prevista dall’ordinamento giudiziario ed è parametrata sulla “valutazione degli esiti” cioè su cosa accade nei gradi di giudizio successivi al primo, solo che, attualmente, i provvedimenti su cui effettuare tale valutazione sono presi “a campione” oppure sono forniti dal magistrato stesso, con l’effetto bulgaro di essere tutti degli ottimi magistrati.
La riforma prevede che invece sia valutata, con lo stesso metodo, l’intera attività del magistrato e non solo decisioni a campione o appositamente scelte, con un metodo statistico che pone nel nulla l’eventuale rilevanza della singola sentenza “creativa” che il giudice si senta in coscienza di emettere e che, invece, si teme che non si senta libero di adottare, poiché foriera di un giudizio negativo. A parte l’agghiacciante considerazione della pochezza etica di un soggetto che, chiamato ad un alto compito come quello della giurisdizione, si fermi nell’equità del proprio giudizio di fronte ad un avanzamento di carriera, rimane la dirimente considerazione evidenziata da Gian Domenico Caiazza, presidente Ucpi, proprio durante il suo intervento all’assemblea dell’Anm: se si acquisisce l’intera attività del magistrato nel quadriennio, le eventuali 5, 10 o anche 20 sentenze “creative” non pesano sulla valutazione (non possono per evidenza statistica), ma se un magistrato emette l’80% di sentenze “creative” è legittimo che ci sia un problema che è doveroso rilevare?
Lo possiamo ammettere che, in tal caso ci sia, quantomeno, un problema di lettura delle leggi a cui, solamente, il giudice dovrebbe essere sottoposto? Ecco, a fronte di ciò, il sapore di una levata di scudi corporativa, da parte dell’Anm, è forte e rimane l’impressione che la magistratura non ami Montesquieu, abituata ad esercitare un potere senza limiti, se non la propria coscienza che, però, non è né unitaria né pubblica.










