di Giovanni M. Jacobazzi
Il Riformista, 22 luglio 2026
La magistratura di sorveglianza è il buco nero del sistema giustizia italiano, con una organizzazione a “macchia di leopardo”. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ad esempio, è ormai da anni sinonimo stesso di ritardo e disservizio. Una situazione de- nunciata da tutti: magistrati, avvocati, operatori penitenziari. Ma che, incredibilmente, continua a trascinarsi senza una soluzione. L’ultima denuncia è arrivata dalla Camera Penale di Roma, che, mercoledì scorso, ha proclamato una giornata di astensione dalle udienze. Nella delibera dei penalisti si parla di una situazione “disastrata”, di una “deriva” nell’esercizio della giurisdizione, di decisioni adottate con “ingiustificabile ritardo” e di una cronica carenza di magistrati e personale amministrativo che compromette il diritto di difesa e mortifica i diritti delle persone detenute.
Nulla di nuovo. Già nel 2023, un’interrogazione parlamentare sottoscritta da numerosi esponenti del Partito democratico descriveva un quadro pressoché identico. Anche allora si denunciava una gravissima carenza di organico, udienze con centinaia di procedimenti concentrati nella stessa giornata, interventi degli avvocati contingentati per mancanza di tempo e ritardi tali da compromettere l’applicazione delle misure alternative alla detenzione, dei permessi premio e perfino della liberazione anticipata.
Il Tribunale di Sorveglianza non è un ufficio marginale. Decide, come detto, sulla fase più delicata dell’esecuzione della pena. È chiamato a verificare se il percorso rieducativo del detenuto consenta l’accesso a benefici previsti dalla legge. Valuta l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare, la semilibertà, i permessi premio. In alcuni casi, come quello di Roma, esercita competenze sui reclami riguardanti il regime del 41bis. Se queste decisioni arrivano dopo mesi o, addirittura, dopo anni, il diritto rischia semplicemente di svanire. Una misura alternativa concessa quando il detenuto ha ormai quasi finito di scontare la pena perde gran parte della sua funzione. Un permesso premio deciso fuori tempo massimo non serve più. La liberazione anticipata riconosciuta con enorme ritardo finisce per trasformarsi in un risarcimento burocratico di un diritto già violato.
La funzione costituzionale della pena, quella rieducativa prevista dall’articolo 27 della Costituzione, resta sulla carta in quanto la sua esecuzione arriva quando il suo tempo è già trascorso. È molto difficile comprendere come una simile emergenza possa protrarsi da così tanti anni. Chi è detenuto negli istituti del distretto romano, ma lo stesso discorso vale per Napoli o Palermo, entra di fatto in una sorta di girone dantesco nel quale la modalità di esecuzione della pena diventa essa stessa una pena aggiuntiva. Il ministro Carlo Nordio, magistrato dal passato garantista e liberale, attento ai diritti, guida il dicastero della Giustizia ormai da quasi quattro anni. In questo periodo ha rivendicato più volte a gran voce la centralità dei diritti nell’esecuzione penale.
Eppure proprio sul fronte della magistratura di sorveglianza il problema resta irrisolto, rendendo evidente ciò che da anni si preferisce ignorare. Al detenuto, al momento, non resta allora che sperare di trovare un ufficio di sorveglianza che abbia tempi ragionevoli e rispettosi dei princìpi costituzionali. La speranza, però, non è un istituto giuridico e non ha nulla a che fare con il principio di uguaglianza che rischia di finire in modo irreparabile in soffitta.










