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di Rosario Russo*

Avvenire, 30 novembre 2025

Le gravissime colpe della Magistratura sono quelle documentate dalle notissime chat con cui moltissimi magistrati ordinari avevano chiesto - e spesso ottenuto - dal “sommo sensale” Luca Palamara illeciti favori, così mercificando la loro autonomia decisionale. Condotte siffatte rilevano (come stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione) quanto meno come gravissimi illeciti disciplinari, ma il Pg della Suprema Corte non risulta avere esperito alcuna azione pur avendone l’obbligo e ha impedito perfino la conoscenza delle archiviazioni emesse. Ben vero la riforma Mastella del 2006 fece un pessimo “regalo” ai magistrati ordinari, consentendo al Pg della Cassazione di archiviare, senza alcun effettivo controllo, le notizie disciplinari classificate come di “scarsa rilevanza”.

Attualmente il Pg è perciò il dominus incontrastato dell’azione disciplinare, condizionando l’effettività della funzione disciplinare stessa assegnata dalla Costituzione al Csm (articolo 105 della Costituzione). E il Pg ha aggravato tale situazione rendendo inaccessibili le proprie archiviazioni, sicché il suo potere è ormai tanto autarchico quanto segreto. Altrettanto inerte è rimasto il ministro della Giustizia, cui la Costituzione attribuisce (non l’obbligo, ma) la facoltà di agire disciplinarmente e di sindacare le archiviazioni del Pg. Dunque, bandito dall’Ordine e dall’Anm il Palamara, è stata poi garantita l’impunità ai numerosi magistrati correi del Palamara. E questo è costituzionalmente intollerabile.

Sennonché, allegando proprio tale ragione, la controversa riforma governativa ha sancito che i magistrati ordinari non sono più degni di eleggere i membri togati dei due Csm e dell’Alta Corte disciplinare (tutti di nuovo conio), che dovranno perciò essere estratti a sorte, al fine di scongiurare qualunque mercimonio correntizio su trasferimenti, cariche e nomine dei magistrati ordinari. Sembra davvero uno scandaloso pretesto. Non solo il ministro ha avuto il potere di agire disciplinarmente ogni qual volta il Pg ha emesso un’archiviazione (per l’effetto infatti comunicatagli); non solo egli poteva sempre promuovere l’azione disciplinare; ma in ogni caso poteva invece proporre una riforma legislativa più appropriata, quella cioè volta a precludere al Pg l’archiviazione addirittura segreta per “scarsa rilevanza”.

Infatti, definitivamente approvata la predetta riforma costituzionale, Pg della Cassazione e ministro della Giustizia probabilmente continueranno a non agire in sede disciplinare nei confronti delle condotte disciplinarmente illecite dei magistrati ordinari, come è finora avvenuto in conformità alle persistenti disposizioni sopra richiamate. In verità, per reprimere i rilevati abusi dei magistrati ordinari, anziché optare per la citata riforma costituzionale che sovverte radicalmente il sistema, sarebbe bastato obbligare con legge ordinaria il Pubblico ministero presso la Suprema Corte a sottoporre le archiviazioni disciplinari al giudizio del Csm e soprattutto a non segretarle, come per altro è previsto in sede penale. In fondo è come se con apposita riforma si volesse sostituire il sorteggio all’elezione politica dei parlamentari, sol perché il Pubblico ministero non abbia agito penalmente contro i colpevoli di voto di scambio.

Lo strabismo della riforma non sembra neppure casuale. Non è peregrino ipotizzare che la mancata applicazione di qualsiasi sanzione a carico dei magistrati colpevoli, pur assai biasimevole, sia stata sfruttata dal Governo come agevole appiglio per stravolgere radicalmente - con la menzionata riforma - il disegno costituzionale dei rapporti tra la Giurisdizione e il Governo. Orientano in tale direzione soprattutto le preoccupanti esternazioni del ministro Nordio.

Infatti egli, in seno al proprio citatissimo volume (Giustizia. Ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura, pag. 112 e segg., 2022, Milano), in passato auspicava convintamente l’innesto nel nostro ordinamento costituzionale (di civil law) di tutti gli istituti tipici del sistema di common law, tra cui la separazione delle carriere e la discrezionalità dell’azione penale nonché “la nomina governativa dei giudici e quella elettiva dei pubblici ministeri”, espressamente escludendo che “una simile riforma ucciderebbe l’indipendenza della magistratura, e sovvertirebbe l’ordine democratico”.

Tuttavia, nominato Ministro della Giustizia proprio nell’ottobre 2022, egli si è fatto vittorioso promotore della menzionata separazione delle carriere requirenti e giudicanti, affrettandosi in siffatta qualità a garantire specificamente “l'indipendenza della magistratura giudicante e requirente”, sebbene avesse dianzi auspicato esplicitamente “la nomina governativa dei giudici e quella elettiva dei pubblici ministeri”. In sostanza, a fronte di un testo logicamente ipermotivato, come quello articolato dal dottor Nordio nel suo volume, deve riconoscersi a lui la possibilità di contraddirsi nel merito e ai suoi lettori la facoltà di dubitare della sua effettiva coerenza. Perciò la nostra Costituzione merita una riforma meno corsara - e cioè più congrua, trasparente, meditata, affidabile e utile - di quella ideata dal dottor Nordio.

*Già Sostituto Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione