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di Paola Rossi


Il Sole 24 Ore, 5 giugno 2021

 

La colpa per l'evento dannoso dei vertici che non adempiono alla denuncia di inizio attività va comunque accertata nel merito. Lo svolgimento di un'attività di impresa senza aver conseguito la specifica abilitazione amministrativa per esercitarla comporta sicuramente un inadempimento che non basta di per sé ad affermare la responsabilità penale dei vertici in occasione della causazione di un danno a terzi. La Cassazione con la sentenza n. 21554/2021 ha accolto il ricorso del presidente e del responsabile tecnico dell'impresa che aveva provveduto al distacco della fornitura di metano finalizzato al riallaccio.

In primis chiarisce la Corte che nel caso di reato colposo di danno ex articolo 449 del Codice penale non scatta immediatamente imputazione e condanna di chi riveste all'interno della persona giuridica una posizione di garanzia. Ma va accertato che tali vertici abbiano agito in spregio alle regole tecniche necessarie a evitare eventi dannosi, compresa la mancata informazione e formazione dei lavoratori. Nel caso specifico risultava non apposto da un dipendente il dispositivo di sicurezza durante il distacco determinando l'esplosione e il crollo del palazzo per l'inavvertita accensione di uno dei dispositivi di erogazione del gas all'interno delle abitazioni. L'eventuale commissione colposa di un comportamento illecito da parte dei vertici o una loro omissione nelle attività di sicurezza sono i soli presupposti che possono sostenere il nesso tra la condotta commissiva od omissiva e la causazione dell'evento dannoso.

Ma soprattutto la Cassazione annulla la sentenza di merito perché - senza verificare il possesso da parte dell'impresa e dei lavoratori dei requisiti tecnici per svolgere la specifica attività - ha dato pieno rilievo alla mancata presentazione della denuncia di inizio attività che determina l'accertamento dell'abilitazione dell'impresa a svolgerla. La Cassazione fa rilevare che l'impresa ottenne l'autorizzazione amministrativa pochi giorni dopo il verificarsi dell'evento il che deporrebbe per il possesso degli specifici requisiti tecnici necessari all'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese. Rilievo che avrebbe dovuto essere oggetto del giudizio di merito che lo ha invece ignorato, affermando de plano la responsabilità degli imputati per non aver adempiuto ai propri obblighi amministrativi.

Conclude la Cassazione ribadendo che l'inadempimento amministrativo - per quanto fuori discussione - non basta a fondare la condanna per il delitto colposo di danno. Inoltre, l'eventuale adempimento correttamente realizzato, non sarebbe bastato di per sé a escludere sia l'evento dannoso sia la colpa dei responsabili di impresa.