di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 28 dicembre 2020
La Cassazione chiarisce gli effetti della dichiarazione di estinzione del reato. La sentenza non accerta responsabilità e non vale come precedente. Il buon esito della messa alla prova estingue il reato e non integra un precedente penale, ma presuppone l'accertamento di un fatto, che può essere rilevante nei casi in cui la reiterazione della condotta comporta l'applicazione di una sanzione accessoria in un successivo giudizio penale.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza 32209 del 17 novembre scorso, che riguarda la possibilità del giudice di merito di valutare un precedente illecito di guida in stato di ebbrezza alcolica per la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, anche se nel precedente giudizio l'imputato si è sottoposto alla messa alla prova, prevista dall'articolo 168-bis del Codice penale, con esito positivo. Non è la prima volta che la Cassazione affronta problematiche connesse alla messa alla prova.
L'istituto, inserito nel Codice penale nel 2014, si applica ai reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni (e ad altri delitti specificamente individuati); l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova, che comporta il suo affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma, ad esempio con attività di volontariato e condotte volte a eliminare le conseguenze del reato e a risarcire il danno.
Dopo aver sentito le parti, se il giudice accoglie la richiesta, con ordinanza fissa il temine entro il quale il programma deve essere eseguito e sospende il giudizio per un periodo non superiore a due anni. Al termine il giudice, se ritiene che la prova abbia vuoto esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato. Questa decisione - ha chiarito la Cassazione - non è idonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.
Per questo, ad esempio, non può essere parametro del contrasto tra giudicati rispetto ad altra sentenza resa nei confronti di un coimputato (Cassazione, 53648/2016). Poiché prescinde dall'accertamento di responsabilità - ha scritto inoltre la Cassazione - la sentenza che dichiara estinto il reato, in procedimenti per reati di contraffazione di prodotti, non può giustificare la confisca dei beni serviti per commettere il reato o che ne costituiscono provento (Cassazione, 49478/2019).
Nelle ipotesi di reati tributari, è stata anche esclusala confisca per equivalente, perché connessa all'accertamento della responsabilità penale, mancante dopo la messa alla prova; tuttavia, è stata ammessa la possibilità di applicare le sanzioni amministrative accessorie, se previste dalla legge (Cassazione, 47104/2019).
In materia di reati edilizie urbanistici, il giudice penale non può emettere l'ordine di demolizione con la sentenza di estinzione, ma si è ritenuta legittima l'emissione di analogo ordine da parte dell'autorità amministrativa sulla base degli elementi raccolti nel procedimento penale (Cassazione, 39445/2017 e 53640/2018).
Per i reati previsti dal Codice della strada è stata seguita la stessa linea: l'estinzione del reato non consente al giudice penale di applicare le sanzioni amministrative accessorie, come la revoca della patente di guida, che può però essere irrogata in separato procedimento amministrativo dal Prefetto (Cassazione, 40069/2015, 39107/2016 e 29796/2017).
Ora la Cassazione, conia sentenza 32209, aggiunge che, nonostante l'estinzione per l'esito della messa alla prova, una precedente condotta di guida in stato di ebbrezza può essere valorizzata dal giudice per la verifica della "recidiva nel biennio" prevista dall'articolo i86, comma 2 lettera b) del Codice della strada, presupposto per l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente.











