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di Giovanbattista Tona

Il Sole 24 Ore, 9 gennaio 2023

Dalla truffa aggravata all’omessa dichiarazione: le novità del Dlgs 150/2022. Chance estesa ai processi in corso ma la domanda va fatta entro il 13 febbraio.

Irrompe anche nei processi in corso la “nuova” messa alla prova che dal 30 dicembre scorso può essere chiesta per più di 40 reati per i quali era prima preclusa e condurre, se va a buon fine, a estinguerli: dalla truffa aggravata alla frode in assicurazione, dal contrabbando di tabacchi lavorati esteri ai reati tributari di omessa dichiarazione, dall’induzione di minorenni all’uso di stupefacenti all’indebito utilizzo, falsificazione, detenzione o cessione di carte credito e agli illeciti di falsità personale che non riguardino atti pubblici; e varie altre fattispecie punite con pena edittale massima entro i sei anni, scelte dal legislatore tra quelle che ha ritenuto si prestino meglio ai percorsi riparativi e risocializzanti.

È questo uno degli effetti dell’entrata in vigore della riforma del processo penale, voluta dall’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per rispettare l’obiettivo, fissato dal Pnrr, di ridurre i tempi della giustizia penale del 25% entro il 2026. A dettagliare le novità per la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto originariamente dalla legge 67 del 2014, è il decreto legislativo 150/2022, che ha attuato la legge delega 134/2021 e che sarebbe dovuto entrare in vigore già lo scorso 1° novembre.

Ma il decreto legge 162 del 31 ottobre 2022 ha disposto lo slittamento dell’entrata in vigore, appunto, al 3o dicembre 2022. Durante il percorso in Parlamento per la conversione in legge di questo decreto, sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno modulato diversamente i tempi di entrata in vigore di varie norme. Ma non sono state toccate quelle che rendono possibile ottenere la messa alla prova anche per reati per i quali finora era preclusa.

I tempi per la domanda - Gli imputati potranno quindi chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo è in grado di appello. La scelta del legislatore è coerente con l’esigenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni più favorevoli all’imputato, visto che la messa alla prova gli consente di estinguere il reato, dopo essersi sottoposto con esito positivo a un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale, con l’assunzione di impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze dell’illecito e l’assolvimento di prescrizioni attinenti lavori di pubblica utilità.

In via ordinaria la richiesta di messa alla prova può essere avanzata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in sede di udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale, prevista dal nuovo articolo 554-bis del Codice di procedura penale (che tuttavia si applica solo ai procedimenti nei quali il decreto di citazione è stato emesso dopo l’entrata in vigore della riforma).

E quando la volontà dell’imputato è espressa per iscritto o a mezzo di procuratore speciale, la sua sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio, da un’altra persona autorizzata o dal difensore. Se questi termini risultano già superati alla data del 30 dicembre 2022, l’imputato per i reati ai quali è stata ora estesala messa alla prova beneficia di un nuovo termine di decadenza per chiedere di esservi sottoposto: dovrà avanzarla personalmente o a mezzo di procuratore alla prima udienza fissata dopo il 30 dicembre 2022; ma se nei 45 giorni successivi a quella data non è fissata udienza, dovrà depositarla in cancelleria entro quel termine.

Insomma, entro il 13 febbraio 2023 o con richiesta avanzata in udienza o con istanza depositata in cancelleria l’imputato dovrà attivarsi per ottenere questa opzione processuale, che prima della riforma gli era preclusa. Altrimenti matura irreversibilmente la decadenza. Durante le indagini preliminari Nei procedimenti ancora in fase di indagini preliminari potrà invece trovare applicazione l’altra innovazione contenuta nella riforma Cartabia, cioè la possibilità del pubblico ministero di proporre la sospensione del procedimento con messa alla prova già con l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis del Codice di procedura penale, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale, definiti, ove lo ritenga opportuno, con la previa consultazione dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

In tal caso l’indagato ha un termine di 20 giorni per aderire con dichiarazione, personale o a mezzo di procuratore speciale, che depositerà presso la segreteria del pubblico ministero. Se aderisce, il pubblico ministero formula le imputazioni, avvisa la persona offesa e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sulla richiesta in udienza.

Il pubblico ministero può formulare la proposta anche dopo la richiesta di rinvio a giudizio in udienza nelle fasi preliminari e in tal caso l’imputato può chiedere al giudice un termine non superiore a 20 giorni per avanzare una propria richiesta.