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di Stefano Loconte e Giulia Maria Mentasti


Italia Oggi, 9 novembre 2020

 

Poche le società ammesse alla prova: è quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, che ha ammesso infatti una persona giuridica, attiva nel settore della produzione di generi alimentari e indagata per l'ipotesi di cui all'art. 25-bis.1 Dlgs 231/2001, in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio previsto dall'art. 515 c.p. alla sospensione del procedimento con messa alla prova, mettendo così in discussione le conclusioni a cui in passato era pervenuto il Tribunale di Milano.

Si assiste dunque a un cambio di rotta della giurisprudenza sulla possibilità delle società di accedere alla messa alla prova, avendo dato il Tribunale all'ente una chance di uscire prima del tempo e con la "fedina pulita" dal processo penale; e ciò attraverso l'eliminazione degli effetti negativi dell'illecito; il risarcimento del danno; un adeguamento del modello 231; nonché lo svolgimento di una attività di volontariato.

La messa alla prova. La sospensione del processo con messa alla prova, istituto che ha natura consensuale e funzione di riparazione sociale e individuale del torto connesso alla consumazione del reato, è stata introdotta con legge n. 67/2014 ed è di fatto una modalità alternativa di definizione del processo; attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, consente di pervenire a una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l'indagato/imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.

Sotto il profilo contenutistico, l'art. 168-bis c.p. prevede anzitutto la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato; inoltre, è previsto l'affidamento al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria.

Infine, condicio sine qua non dell'ammissione all'istituto è costituita dal lavoro di pubblica utilità ovvero da una prestazione non retribuita in favore della collettività. In tema di adempimento, l'Ufficio esecuzione penale esterna ha il compito di controllare e relazionare al giudice, il quale, allorquando ritenga che la prova abbia conseguito i risultati prefissati, pronuncia sentenza con la quale dichiara il reato estinto.

Qualora l'esito della prova sia negativo, con ordinanza si dispone invece che il processo riprenda il suo corso dalla fase in cui è intervenuta la sospensione. Limiti. La richiesta di adesione al percorso di messa alla prova può essere avanzata entro le conclusioni dell'udienza preliminare o, in assenza di quest'ultima, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso in cui la volontà di conseguire il beneficio sia manifestata durante le indagini preliminari, è però necessario anche il placet del pubblico ministero, ferma restando la possibilità di reiterare l'istanza.

Per ciò che concerne i presupposti oggettivi, la facoltà è limitata all'ipotesi in cui si proceda per un illecito dotato di scarso disvalore, individuato dal legislatore in un reato punito con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni ovvero che rientra fra quelli di competenza del tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio.

Quanto ai presupposti soggettivi occorre invece che la domanda provenga da chi non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza, da colui al quale non sia stata già concessa e poi revocata, ovvero da colui al quale non sia stata concessa con esito negativo. Estensione agli enti? L'accoglienza positiva che in genere viene riservata alle occasioni di recupero alla legalità ha indotto diversi interpreti a interrogarsi sulla possibilità di estendere la disciplina della messa alla prova, già esportata, per effetto del predetto intervento del 2014, dalla giurisdizione minorile a quella degli adulti, anche all'ente.

La giurisprudenza di merito ha inizialmente propeso tuttavia per una interpretazione restrittiva. Risale al marzo 2017 l'ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha precluso all'ente di ricorrere all'istituto, incentrando la motivazione sull'effettiva assenza di una previsione nel Dlgs n. 231 del 2001 in tal senso, e non considerando che nel processo agli enti si applicano le disposizioni procedurali del codice di rito, anche quando non espressamente regolamentate nel Dlgs 231/2001, con l'unico limite della compatibilità.

Il riferimento è ai giudizi immediato e direttissimo che, pur non menzionati nel suddetto decreto, risultano pacificamente praticabili. Il cambio di rotta. A determinazione opposta è giunto il Tribunale di Modena, che ha concesso sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società attiva nel settore della produzione di generi alimentari, indagata per l'ipotesi di cui all'art. 25-bis.1 Dlgs 231/2001, in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio previsto dall'art. 515 c.p..

L'autorità giudiziaria, dopo aver verificato l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato ma al contempo la concreta capacità dell'istante di tornare a operare nel virtuoso circuito della legalità, ha acconsentito all'esecuzione del programma di trattamento proposto dalla difesa, comprensivo di tutti i requisiti imposti dalla norma codicistica per le persone fisiche.

L'impresa si è impegnata a provvedere, con tempestività e puntualità, all'eliminazione degli effetti negativi dell'illecito; al risarcimento degli eventuali danneggiati; a un adeguamento e aggiornamento del modello di organizzazione e gestione, attraverso il potenziamento delle procedure di controllo relative all'area aziendale in cui si è verificata l'azione criminosa; allo svolgimento di una attività di volontariato, consistente nella fornitura gratuita di una parte della propria produzione in favore di un organismo religioso gestore di un punto di ristorazione rivolto a persone in condizioni disagiate.

Adempimenti che sono stati svolti correttamente; infatti verificatane la conformità al programma, attestata dalla relazione conclusiva dell'Uepe (Ufficio per l'esecuzione penale esterna), il giudice per le indagini preliminari ha successivamente dichiarato, il 21 settembre scorso, l'estinzione del reato.