di Giada Schiavino
La Repubblica, 5 ottobre 2026
La Cassazione dà torto al Tribunale di sorveglianza torinese che aveva rifiutato la detenzione domiciliare a un recluso. “Devo occuparmi dei miei quattro figli, tutti minorenni. Mia moglie è affetta da una grave patologia psichiatrica e non può occuparsene”. Era stata rigettata dichiarandola “inammissibile” lo scorso aprile, dal tribunale di sorveglianza di Torino, la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da un detenuto condannato - con fine pena al primo gennaio 2030 - per violenza sessuale e lesioni aggravate. Ora però la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, annullando l’ordinanza impugnata e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio al tribunale torinese.
Nel provvedimento il tribunale di sorveglianza aveva motivato la decisione sostenendo che l’accesso ai domiciliari, a fronte di reati particolarmente gravi, presupponesse “un adeguato periodo di osservazione scientifica”. Ciò al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per valutare l’interesse superiore dei minori - inseriti in una comunità insieme alla madre - rispetto a un’eventuale diversa collocazione con affidamento al padre, escludendo così la “sussistenza di condizioni favorevoli all’accoglimento immediato dell’istanza”.
La Cassazione invece richiama il consolidato principio secondo cui è in capo al giudice il dovere di procedere a “ogni opportuno bilanciamento dell’interesse del minore a godere di una relazione diretta con almeno uno dei genitori con l’interesse, pure di rilievo costituzionale, all’esecuzione della pena”. A fronte dell’oggettiva impossibilità della madre di assicurare un’adeguata relazione genitoriale, il provvedimento non avrebbe, a detta dei supremi giudici, valutato lo specifico interesse dei minori alla continuità dei rapporti affettivi con il padre. La Suprema Corte ha rimarcato che il provvedimento impugnato non ha evidenziato “indici di pericolosità sociale” del condannato, tali da rendere la sua personalità “del tutto incompatibile con la concessione del beneficio”.









