di Nicola Mazzacuva*
Il Riformista, 27 luglio 2024
E ormai del tutto ricorrente la segnalazione dell’eccezionale incremento delle leggi penali. Si versa nella stagione del diritto penale ‘massimo’ (ovvero `totale’) ed è divenuto non solo impossibile conoscere tutti i reati ‘legalmente’ previsti, ma financo calcolarne l’esatto numero: il che risulta davvero incredibile e allarmante. Orientamenti rigoristici prevalgono, poi, anche nel momento di commisurazione della pena. Del resto, l’ampliata possibilità di applicare una ‘pena carceraria’ costituisce il (quasi obbligato) esito di interventi legislativi spesso volti soltanto ad incrementare il trattamento sanzionatorio.
In presenza di un siffatto “diritto penale massimo” diviene spontaneo pensare, nella contrapposta prospettiva (tanto razionale, quanto necessaria) di un suo contenimento, alla necessità di ‘provvedimenti di clemenza’. Una definizione derivante semplicemente dal fatto che essa si presta a riassumere istituti diversi quali amnistia e indulto. Le ragioni dell’amnistia sono ben note e fortemente attuali. La limitazione dell’eccesso punitivo non viene affidata a circolari delle (più diverse) autorità giudiziarie, bensì a scelte proprie del legislatore nei singoli provvedimenti di clemenza anche sulla base di esclusioni oggettive e soggettive, di volta in volta previste, dalla remissione sanzionatoria dando, così, effettivo corpo ad istituti già presenti nelle ‘leggi’ (anche e proprio nel ‘superiore’ art. 79 Cost. e nell’art. 51 c.p.).
E senza dover tornare a Bentham secondo cui ‘nei casi in cui la pena farebbe più male che bene ... la poteste] di clemenza non solo è utile, ma è necessaria’, si può senz’altro condividere quanto diffusamente segnalato nella nostra manualistica: l’amnistia è, in particolare, assolutamente utile per fronteggiare l’altissimo tasso di detenzione carceraria rispetto alla capienza degli istituti penitenziari. Sul piano della politica criminale la storia dei provvedimenti di clemenza vale, poi, ad illustrare l’opera di distinzione tra i valori ‘fondamentali’ costantemente protetti e i valori alla cui tutela (penale) si può, invece, più opportunamente rinunciare (anche soltanto temporaneamente).
E un pur sommario riferimento agli ultimi provvedimenti di clemenza offre spunti di rilievo: il primo è pertinente, appunto, alla ‘costante’ presenza di tali provvedimenti nella concreta declinazione delle scelte di politica criminale. Anche considerando, appunto, soltanto l’ultimo ‘periodo applicativo’ (1970-1990) si può notare il frequente e significativo ricorso ad amnistia e indulto; basta menzionare la sequenza a partire dal d.p.r. n. 283/70, sino a quello n. 413/78; ai successivi n. 744/81 e n. 865/86, nonché, appunto, all’ultimo n. 75/90. Se le scelte di politica criminale in quel lungo lasso temporale (e non solo in tale periodo: poiché, invero, il ricorso alla ‘clemenza’ ha costituito una ‘costante’ già in epoche precedenti e financo nello Stato autoritario, persino subito dopo l’entrata in vigore del nuovo codice) si sono attuate anche attraverso provvedimenti di amnistia e di indulto, ciò significa l’utilità di tali istituti per far fronte a precise esigenze deflattive oggi per nulla diminuite, ma anzi notevolmente accentuate.
Il secondo rilievo pertiene proprio alla selezione dei reati di volta in volta praticata dal legislatore. Vi è stata, infatti, applicazione della ‘clemenza’ per reati puniti con ‘una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni’, ma anche per reati sanzionati con `pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ... se commessi dal minore degli anni diciotto o da chi ha superato gli anni settanta’ (decreti de11978, de11981 e de11986). Sino all’ultimo provvedimento del 1990 ove si è provveduto ad un ‘innalzamento’ (sino a quattro anni) della pena detentiva di riferimento, ma si è arricchito, in modo significativo, il catalogo - sempre delineato - delle ‘esclusioni oggettive’, tenendo appunto fuori dalla portata operativa della clemenza tutta una (lunga) serie di reati posti a tutela di beni giuridici ritenuti rilevanti.
Appunto a dimostrazione ‘storico-legislativa’ del fatto che anche l’impiego della clemenza, pur con riguardo ad illeciti presidiati da pene edittali massime (comunque) non elevate, non è - può non essere - indiscriminato. E ad ulteriore, definitiva, riprova che l’uso della clemenza non è per nulla rimedio arbitrario, ma rappresenta invece lo strumento più idoneo a immediatamente realizzare contingenti - e spesso, come accade appunto oggi, senz’altro impellenti - necessità di mitigazione di un sistema penale che si voglia continuare a definire liberale e costituzionale. *Professore Ordinario di Diritto Penale









