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di Marina Crisafi

Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2025

La Cassazione rammenta che ai fini della non menzione, in una prospettiva di risocializzazione, è precluso il riferimento alla natura del reato. Non si può negare la “non menzione” per ragioni di mera opportunità. In una prospettiva di risocializzazione, infatti, è precluso, il riferimento alla natura del reato. Lo ha rammentato la sesta sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 13263/2025, decidendo il ricorso di un imputato avverso la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che riqualificava l’originario reato ex articolo 355 c.p., rideterminava la pena e negava il richiesto beneficio della non menzione.

La vicenda - L’uomo adiva, tramite il proprio difensore, il Palazzaccio, lamentando l’esclusione della punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis cod. pen., visto che, a seguito della riqualificazione del reato inizialmente contestato, ne ricorrevano tutti i presupposti. Deduceva, inoltre, mancanza e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che gli era stata irrogata una pena incongrua, nonostante la riqualificazione del reato in uno punito assai meno gravemente. E, soprattutto, lamentava la mancanza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione. Nell’atto d’appello erano stati chiesti entrambi i benefici di legge, mentre la Corte, “senza motivazione, che tenesse conto della ratio del beneficio e dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., aveva negato la concessione della non menzione, che peraltro - a dire dell’imputato - avrebbe potuto essere riconosciuto direttamente dalla Corte di cassazione”.

La decisione - Gli Ermellini ritengono il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, mentre concordano sulle altre doglianze. In ordine al profilo di incongruità della pena irrogata, “solo di poco inferiore a quella determinata in primo grado alla luce dell’originaria contestazione di un reato assai più grave e comunque calcolata muovendo da una base di anni due, più elevata della linea mediana tra il minimo e il massimo - affermano infatti - in assenza di una specifica motivazione, non può dirsi infondato e men che mai inammissibile”.

Fondato, è altresì il terzo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio della non menzione, “in relazione ad una valutazione di mera opportunità rispetto alla tipologia di reato, giudizio disancorato dal dato normativo che impone di tener conto anche ai fini della non menzione dei canoni di cui all’art. 133 cod. in una prospettiva di risocializzazione, essendo precluso il riferimento alla natura del reato (cfr. Cass. n. 46826/2024)”. Da qui l’annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio perché il reato, nelle more, si è estinto per intervenuta prescrizione.