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di Alessandro Parrotta*

Il Dubbio, 25 settembre 2026

Il caso Roggero ha riportato la legittima difesa in Commissione Giustizia del Senato, dove sono all’esame congiunto i disegni di legge AS 167, 1532 e 1972. Accanto a essi si colloca il ddl Borghi, depositato a luglio e del quale si è già parlato su queste pagine, che è l’iniziativa destinata a spostare davvero i confini dell’istituto. Le proposte muovono da premesse e strumenti profondamente diversi e vanno distinte prima ancora che valutate, anche perché non raccolgono un consenso omogeneo neppure all’interno della maggioranza.

Il più risalente, l’AS 167, presentato nella seduta inaugurale della legislatura, non tocca l’art. 52 c.p. ma ne presidia le ricadute: interviene sull’art. 165 c.p., in materia di sospensione condizionale e risarcimento e sull’art. 115-bis del testo unico sulle spese di giustizia, che pone a carico dello Stato gli onorari di chi sia archiviato o prosciolto per legittima difesa. È la linea di minore impatto sistematico ma anche la più concreta: agisce sul costo del processo, non sulla struttura della scriminante.

L’AS 1532 (Speranzon e altri) opera sul piano civilistico. Novella l’art. 2044 c.c. prevedendo che, nell’eccesso colposo di cui all’art. 55, primo comma, c.p., il risarcimento sia ridotto secondo il concorso di colpa dell’art. 1227 c.c. ed escluso quando il danneggiato abbia agito consapevolmente con violenza non lieve o con minaccia di armi; estende l’esclusione all’indennità prevista per il grave turbamento e coordina l’art. 185 c.p. con le nuove eccezioni. L’impianto non altera la responsabilità penale, lascia intatto il principio di proporzionalità e trova aggancio nella teoria dell’assunzione del rischio. Restano due nodi: la riduzione ex art. 1227 è già ricavabile dai principi generali, sicché la norma è in parte ricognitiva; l’esclusione integrale del ristoro, priva di graduazione, dovrà superare il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., soprattutto quando l’eccesso abbia leso la vita. Sulla stessa linea si muovono il ddl presentato dalla Lega a inizio luglio e l’emendamento della maggioranza al ddl sicurezza: è il terreno di più ampia convergenza politica. Di ben altra portata è il ddl Borghi che aggiunge all’art. 52 c.p. un comma per cui, in caso di aggressione a mano armata nel domicilio o nel luogo di lavoro, qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza è non punibile, indipendentemente da proporzionalità, persistenza del pericolo e natura difensiva della condotta. La relazione lo rivendica apertamente, escludendo ogni verifica ex post della proporzione. Non si tratta più di una presunzione, come quella della legge n. 36 del 2019, ma dell’eliminazione dei requisiti costitutivi della scriminante: cade l’attualità del pericolo, che distingue la difesa dalla ritorsione, e cade la stessa finalità difensiva. Una causa di non punibilità che copre anche la condotta non difensiva: cessa di essere legittima difesa e diventa un’area di impunità.

I profili critici sono evidenti. L’automatismo sottrae al giudice ogni bilanciamento tra beni, in tensione con gli artt. 2, 3 e 27 Cost. e con l’obbligo di tutela penale della vita derivante dall’art. 2 Cedu. Il testo sconta poi un paradosso: i requisiti dell’aggressione all’interno dei luoghi e dell’immediatezza rischiano di escludere proprio la vicenda da cui nasce, in cui i colpi sono stati esplosi all’esterno, all’inseguimento degli autori in fuga. L’efficacia retroattiva ex art. 2 c.p., annunciata dal proponente, resta perciò tutta da dimostrare. Infine, nessuna norma sostanziale può sopprimere l’accertamento del fatto: il processo resterebbe necessario per verificare proprio i presupposti.

Già all’indomani del Decreto sicurezza, su queste colonne, avevo sostenuto che la difesa legittima non può diventare un principio assoluto, né essere ancorata alla sola percezione soggettiva del pericolo. La riforma del 2019 aveva spostato l’asse dal profilo oggettivo a quello psicologico; il ddl Borghi porterebbe quella traiettoria al suo esito estremo. Serve un riordino sistematico che restituisca centralità al pericolo attuale e alla necessità della reazione, non un’altra riforma episodica dettata dalla cronaca. Il confronto con gli ordinamenti più evoluti lo conferma.

La Germania (§ 32 StGB) esige un’aggressione attuale e una difesa necessaria, senza proporzione in senso stretto; il § 33 esclude la pena per l’eccesso dovuto a turbamento, paura o spavento, ma la giurisprudenza prevalente non lo estende alla reazione successiva alla cessazione dell’aggressione. La Svizzera (art. 16 Cp) esclude la colpevolezza per l’eccesso dovuto a scusabile eccitazione o sbigottimento. La Francia (art. 122-6 code pénal) presume la legittima difesa contro l’intrusione notturna nei luoghi abitati, ma la Cassazione la qualifica come presunzione semplice. La Spagna (art. 20 Cp) richiede la necessità razionale del mezzo impiegato.

L’Inghilterra, dopo il Crime and Courts Act 2013, nei householder cases esclude solo la forza grossolanamente sproporzionata, ma i giudici hanno chiarito che la forza sproporzionata resta soggetta al vaglio di ragionevolezza. Solo alcuni Stati americani, con le leggi stand your ground, si avvicinano al modello Borghi, pur passando per un’udienza preliminare davanti al giudice; e le rassegne della Rand Corporation ne associano l’adozione a un aumento degli omicidi. Nessuna democrazia europea conosce una reazione non punibile indipendentemente dalla sua natura difensiva: secca ripeterlo ma qui è necessario perché la modernità di un ordinamento si misura sulla qualità del limite e non sulla sua assenza.

*Avvocato, direttore Ispeg