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di Paola Rossi

Il Sole 24 Ore, 8 dicembre 2023

Il parametro per l’applicazione ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma è la condanna. Il limite di quattro anni che consente l’applicazione delle pene sostitutive in base alla norma transitoria della riforma Cartabia, anche ai processi pendenti, non si riferisce alla pena residua da espiare, ma solo ed esclusivamente alla pena comminata. Quindi nel caso di procedimento pendente in Cassazione al momento dell’entrata in vigore e al cui esito derivi una condanna non superiore ai quattro anni è consentito al condannato di chiedere - entro 30 giorni dalla definitività della pronuncia - di domandare al giudice dell’esecuzione di sostituire la pena detentiva breve con una pena alternativa. Ma non si riterrà però rispettato il limite massimo dei quattro anni grazie alla sottrazione della pena già espiata.

La corte di cassazione - con la sentenza n. 48868/2023 - ha perciò respinto non solo la domanda del ricorrente, che riteneva di rientrare a pieno titolo nel perimetro della norma transitoria in base alla pena residua ancora da espiare, ma anche lo specifico rilievo di incostituzionalità sollevato dallo stesso per la lamentata disparità di trattamento di chi soggiaccia a una pena “residua” non superiore ai quattro anni rispetto ai cosiddetti “liberi sospesi” cioè i condannati la cui carcerazione sia stata sospesa in attesa della decisione del giudice di sorveglianza.

La Cassazione boccia in radice la questione di costituzionalità anche rilevando che pure nel caso dei liberi sospesi l’applicazione della pena alternativa è legata comunque alla circostanza che la condanna comminata non sia superiore ai 4 anni.

Ugualmente la Corte di legittimità boccia l’invocata possibilità di un’applicazione della norma transitoria ispirata al principio del favor rei: cioè una lettura “favorevole” dell’articolo 95 del decreto attuativo della Riforma che consenta di tener conto, ai fini della sua applicazione, del caso in cui - al momento dell’entrata in vigore - il condannato debba ancora espiare una pena per un periodo non superiore a quattro anni. Ma sul punto la Cassazione è stata tetragona nell’interpretare la norma facendo esplicitamente rilevare che essa letteralmente fissa il parametro quantitativo della pena riferendosi a quella comminata. In effetti, il ricorrente doveva scontare una condanna alla detenzione di soli pochi mesi superiore ai quattro anni e al momento della domanda rientrava nel perimetro dei quattro anni in base alla pena residua ancora da scontare.