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di Francesco Grignetti


La Stampa, 30 luglio 2021

 

Previsto un periodo transitorio per consentire alle Procure di adeguarsi. La Guardasigilli esulta: "Giornata importante, garantiamo che nessun procedimento vada in fumo".

La riforma del processo penale sarà in aula domenica prossima, a partire dalle ore 14. Non è usuale che i parlamentari lavorino di giorno festivo, ma l'urgenza di approvare la riforma è tassativa. Si procederà da subito con il voto delle questioni pregiudiziali, mentre la discussione proseguirà nel pomeriggio e poi nei giorni seguenti. In capigruppo il governo non ha preannunciato né parlato di porre la questione di fiducia, dato che l'accordo di maggioranza prevede che vengano ritirati tutti gli emendamenti da parte dei partiti che appoggiano il governo Draghi. La riforma Cartabia, insomma, superati così faticosamente gli scogli di questi giorni, pare aver messo le ali. "L'obiettivo - dice la ministra Guardasigilli, uscendo dal conclave di palazzo Chigi - è garantire una giustizia celere, nel rispetto della ragionevole durata del processo, e allo stesso tempo garantire che nessun processo vada in fumo. L'aggiustamento più importante è una norma transitoria che ci consente di arrivare ad una gradualità a quei termini che ci eravamo dati e rimangono fissi. La seconda cosa è un regime particolare per quei reati che nel nostro Paese hanno sempre destato allarme sociale - come i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e il traffico internazionale di droga". E nonostante una giornata al cardiopalma, che ha messo a dura prova i nervi di tutti, Marta Cartabia mostra una calma olimpica: "È una giornata importante: lunghe riflessioni per arrivare a un'approvazione all'unanimità con convinzione da parte di tutte le forze politiche".

Il nodo dell'improcedibilità - Sulla prescrizione, si profila un sistema misto: ci sarà lo stop della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna che assoluzione), ma si fissano tempi certi per i processi d'Appello (2 anni) e di Cassazione (1 anno) in nome del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La riforma riguarderà solo i reati commessi dal 1° gennaio 2020, cioè dopo l'entrata in vigore della legge Bonafede che ha eliminato la prescrizione del reato in appello e in cassazione, creando il rischio di processi infiniti. In caso di mancato rispetto dei termini, cioè se il processo durerà anche un solo giorno più del previsto, scatterà la "prescrizione processuale", ossia il processo decadrà insieme alla sentenza pronunciata in primo grado o in appello, che sarà rimossa. Il processo decadrà anche se avesse fatto buona parte del suo cammino e fosse in Cassazione. In gergo, si dice che scatta "l'improcedibilità". Da questo meccanismo sono però esclusi i reati imprescrittibili, cioè tutti quelli punibili con l'ergastolo. Sono previsti periodi di sospensione del termine nelle fasi di stasi del processo (es. legittimo impedimento) e proroghe, di 1 anno in appello e 6 mesi in Cassazione, per tutti i reati, con ordinanza motivata dal giudice sulla base della complessità del processo. Fin qui, il meccanismo per i reati ordinari. Qualora si tratti di mafia, terrorismo, stupro e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ci sarà la possibilità di più proroghe, senza limiti, ma sempre motivate.

La mediazione più difficile - Il braccio di ferro che ha rischiato di spaccare la maggioranza ha riguardato i reati speciali. È filato tutto liscio per quelli di terrorismo, stupro, e traffico di stupefacenti. Per questi, come detto, il binario è diverso rispetto agli ordinari: non c'è la imprescrittibilità formale come per i reati da ergastolo, di contro è caduto il limite alle proroghe, sempre motivate dal giudice. In sostanza, la imprescrittibilità è sostanziale. Sui cosiddetti reati di mafia, invece, c'è stato un duro braccio di ferro.

In realtà il meccanismo di cui sopra è stato accettato da tutti i partiti finché si tratta di processi per associazione a delinquere di stampo mafioso (416 bis) e quelli per voto di scambio politico-mafioso (416 ter). Il dissidio è insorto sui reati dove è contestata l'aggravante mafiosa (416 bis, punto primo). Va spiegato che nelle regioni del Sud dove la mafia è onnipresente, i processi per mafia si tengono essenzialmente per 416 bis. La variante dell'aggravante mafiosa conta invece da Roma in su. Il processo al clan Spada, a Ostia, per dire, quello della famosa testata al giornalista, s'è giocato tutto sull'aggravante mafiosa. Togliere questi reati dal binario speciale e metterli tra gli ordinari avrebbe significato un grosso rischio. L'accordo è che a regime, dal 1° gennaio 2025, i processi dove è contestata l'aggravante mafiosa potranno essere allungati con un massimo di 2 proroghe in Appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).

I riti alternativi - Con formulazioni meno incisive di quanto avesse proposto la commissione di saggi, la riforma Cartabia prevede comunque di favorire i riti alternativi per deflazionare i processi. Nel patteggiamento, si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni (il cosiddetto patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Nel giudizio abbreviato, si prevede tra l'altro che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, qualora l'imputato rinunci alla impugnazione, accettando quindi che la sentenza sia immediatamente eseguibile, e che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione.

Con la riforma si trasformano anche alcune misure alternative, attualmente di competenza del Tribunale di Sorveglianza, in sanzioni sostitutive delle pene detentivi brevi, direttamente irrogabili dal giudice della cognizione. Un ulteriore snellimento verrà da un accorgimento che pare banale, ma non lo è: qualora ci sia un mutamento del giudice, perché trasferito, malato o in permesso, o anche di uno o più componenti del collegio, è previsto che il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario. Attualmente, con il cambio del giudice era necessario quasi sempre ripetere la prova in dibattimento

I tempi della riforma - La riforma riguarderà soltanto i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 ed entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. Su sollecitazione dei magistrati, però, il governo si è reso conto che occorreva dare un certo tempo agli uffici giudiziari per metabolizzare la novità e soprattutto per assorbire i rinforzi annunciati. Bisogna tenere conto che, grazie ai miliardi del Recovery Plan, sono in arrivo 16.500 giovani laureati come assistenti dei magistrati, previsti dall'Ufficio del processo, più 5mila unità di personale amministrativo. In tutto vengono immesse oltre 20mila persone, ma con tempi diversi. La riforma perciò entrerà in vigore gradualmente grazie alla cosiddetta norma transitoria, che vale fino al 31 dicembre 2024. In questo periodo di transizione, i termini saranno più lunghi per tutti i processi, e cioè vengono concessi 3 anni in Appello; 1 anno e 6 mesi in Cassazione per ogni tipologia di reato.

Avranno anche la possibilità di una proroga: in totale, fino a 4 anni in appello e fino a 2 anni in Cassazione. Ogni proroga dovrà essere motivata dal giudice con ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto, e per numero delle parti. Contro l'ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. I limiti sono stati introdotti per salvaguardare il diritto costituzionale alla ragionevole durata del processo. Con la Bonafede, infatti, il processo non avrebbe più avuto limiti.