di Antonella Mascali
Il Fatto Quotidiano, 15 dicembre 2019
La Cassazione e il caso di un uomo che sparò al ladro in fuga: ci sarà un nuovo processo grazie al "grave turbamento". Giovanni Capozzo, di Napoli, ha ucciso un ladro che aveva tentato di entrare in casa sua. Condannato in appello per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa, ora potrebbe essere assolto.
La Cassazione ha infatti annullato la condanna con rinvio a un altro collegio della Corte d'Assise di Appello di Napoli: deve riesaminare il caso alla luce della nuova legge sulla legittima difesa, approvata ad aprile, con l'ex maggioranza giallo-verde.
Al centro della decisione della Cassazione, che ha depositato le motivazioni in questi giorni, c'è il concetto del "grave turbamento" attorno al quale ruota la legge voluta dalla Lega e votata anche da M5s. Per comprendere la decisione della Suprema Corte riassumiamo in breve i fatti che hanno portato a questa sentenza, la prima dopo l'approvazione della nuova legge. Una notte d'estate, un ladro prova ad entrare in casa Capozzo dal balcone della stanza dove dormono i figli. Capozzo sente i movimenti, si insospettisce, fa rumore.
Il ladro, a sua volta, si allarma e si rifugia in giardino. Capozzo lo scorge egli spara addosso 5 colpi, uccidendolo. Butta pure il corpo in un fiume. Quando viene scoperto, confessa l'accaduto. Per i giudici di primo grado è omicidio doloso.
Il 27 novembre del 2018,1a Corte d'Assise d'Appello di Napoli conferma la condanna ma derubrica il reato in omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. Condannato, anche in Cassazione, per occultamento di cadavere.
Nel ricorso, gli avvocati Ercole Di Baia e Luigi Iannettone, tra l'altro, appellandosi al principio del favor rei, chiedono che i fatti ora siano valutati alla luce della nuova legge sulla legittima difesa. Proprio su questo punto ottengono una parziale vittoria: annullamento con rinvio. La terza sezione penale della Cassazione nelle motivazioni prima di tutto ribadisce che non si può sparare a un ladro che entra in una proprietà privata se non sta mettendo in pericolo le persone o non sta tenendo un comportamento tale da richiedere una reazione preventiva.
E a questo proposito, ricorda la giurisprudenza della Cedu a Strasburgo: "Le circostanze in cui la privazione della vita può trovare giustificazione devono essere interpretate in modo stretto". Quindi, anche con la nuova legge non sempre c'è legittima difesa. La Cassazione chiarisce che vige ancora il principio risalente al codice Rocco della doverosa proporzione tra offesa e difesa ma la legge di aprile rafforza il principio di autodifesa che già si era fatto largo in una prima modifica del 2006. Secondo la nuova legge c'è "sempre" legittima difesa quando si spara (o si usa un altro mezzo) per difendere se stessi o altre persone o "i beni propri e altrui quando non vi è desistenza evi è pericolo di aggressione".
Cioè se il ladro non fugge e vi è il rischio di una violenza. Fin qui l'interpretazione sarebbe dettata da fatti solo pressoché oggettivi. Ma con la nuova normativa, il lavoro dei giudici diventa scivoloso, si potrà assistere a sentenze di tipo opposto per fatti simili perché, nel caso di eccesso colposo nella legittima difesa, non è più punibile, come ha preso atto la Cassazione, se chi ha ucciso un ladro è mosso "da stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto", solo per la paura dell'aggressione personale odi chi gli è vicino.
Non per i beni. Ecco perché si spiega la decisione della Cassazione, di annullo con rinvio. Sulla base della nuova legge, i giudici di Napoli dovranno stabilire se l'imputato "pur eccedendo i limiti imposti dalla necessità" abbia ucciso "per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, piuttosto che soltanto dei beni, poiché la nuova causa di non punibilità opera soltanto nel primo caso". E se sì, "se abbia agito in stato di minorata difesa ovvero di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto".
Le due condizioni per essere assolti. La Cassazione ricorda che i giudici di merito hanno "rimproverato all'imputato di aver aperto il fuoco contro l'uomo che si era allontanato dal balcone (ma non dal domicilio), piuttosto che limitare l'uso dell'arma a scopo dissuasivo, esplodendo soltanto colpi in aria". Ma allo stesso tempo, nota ancora la Cassazione, i giudici che hanno condannato l'imputato, scrivono che agì "in stato di turbamento per difendersi... nella concitazione indotta dall'imminenza dell'indesiderata intrusione in casa, specificamente dove dormivano i figli minori".
Quindi, anche nella vecchia legge aveva un peso il concetto di azione mossa da "grave turbamento" ma adesso, nelle condizioni appena spiegate, non c'è la punibilità. Un concetto fluido, "un elemento psicologico", come lo definisce la Cassazione, con il quale i giudici devono avere a che fare e che potrà essere come una fisarmonica: si può allargare o si può stringere. Dipende dall'interpretazione.










