di Paolo Frosina
Il Fatto Quotidiano, 19 ottobre 2025
La bozza del ddl: carcere preventivo solo per i reati di mafia o con uso della violenza: salvi tutti gli altri inclusi corrotti, ladri e truffatori. Sei un corrotto, un bancarottiere, un ladro di appartamenti, un trafficante di droga o un truffatore di anziani? A breve il tuo rischio di essere arrestato e finire in carcere potrebbe ridursi a zero. Merito del nuovo assalto alla giustizia messo in cantiere da Carlo Nordio: la riforma della custodia cautelare, che dopo mesi di annunci e anticipazioni ha assunto i primi contorni ufficiali. Il prossimo 11 novembre la commissione di studio nominata dal Guardasigilli - presieduta da Antonio Mura, capo dell’Ufficio legislativo del ministero - presenterà le sue proposte per riscrivere il Codice di procedura penale, destinate poi a trasformarsi, in tutto o in parte, in un disegno di legge del governo.
E il cuore del provvedimento sarà proprio la limitazione del carcere preventivo, storica ossessione “garantista” di Forza Italia, venduta pubblicamente da Nordio come soluzione all’emergenza del sovraffollamento penitenziario al posto di un indulto. Così, nella foga di svuotare le celle, gli esperti del ministro hanno usato l’accetta: nella loro relazione finale suggeriscono di abolire di fatto la custodia cautelare in carcere per tutti i reati non violenti, cioè sia quelli tipici dei colletti bianchi (come corruzione o falso in bilancio) sia vari delitti “di strada” come furti, spaccio e traffico di stupefacenti, truffe, estorsioni o usura. Un risultato paradossale per una maggioranza che ha fatto della sicurezza un totem.
Il progetto è contenuto nel documento della sottocommissione dedicata alle misure cautelari (coordinata dal professore dell’Università di Ferrara Daniele Negri e dal magistrato Gastone Andreazza, presidente di sezione in Cassazione) che il Fatto ha potuto leggere in anteprima. La proposta modifica la norma sulle esigenze cautelari, cioè i casi in cui il giudice, su richiesta del pm, può restringere la libertà personale prima di una condanna definitiva. Delle tre motivazioni previste dal codice, quella di gran lunga più frequente -e quindi più detestata dagli avvocati - è il pericolo che l’indagato o imputato commetta altri delitti simili a quello di cui è accusato.
Ed è qui che interviene la riforma: in base al testo ministeriale, in questi casi il pm potrà chiedere la custodia in carcere - cioè la misura cautelare massima - solo per i reati di mafia, terrorismo, commessi con l’uso di armi o “tali da ledere o mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o psichica, l’autodeterminazione sessuale, la libertà delle persone, nonché la libertà sessuale e la dignità dei minori”. Quindi niente delitti contro la pubblica amministrazione (corruzione e simili), contro l’economia (falso in bilancio, bancarotta), contro il patrimonio (furto, truffa), o in materia di droga: gli indagati per questi reati non potrebbero più finire in carcere preventivo, anche se le indagini dimostrassero - ad esempio - che hanno pagato tangenti milionarie o gestito un traffico internazionale di cocaina.
Unica eccezione è la recidiva specifica, cioè il caso in cui abbiano già una condanna definitiva per fatti dello stesso tipo. Gli incensurati invece avrebbero la garanzia di evitare la cella, salvo che l’accusa non riesca a provare una delle altre due (rarissime) esigenze cautelari, cioè il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Per scendere nel concreto, solo limitandoci ai casi di cronaca recente, con questa legge non sarebbe finito in carcere l’imprenditore Andrea Bezziccheri, accusato di aver corrotto un membro della Commissione Paesaggio nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano (in seguito è stato liberato dal Riesame). E nemmeno l’ex presidente del Porto di Genova Paolo Emilio Signorini, arrestato a maggio 2024 insieme all’allora governatore ligure Giovanni Toti per aver preso mazzette dal terminalista Aldo Spinelli (tutti e tre hanno patteggiato).
Andando più indietro nel tempo, l’ex presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito (condannato in primo grado a otto anni e otto mesi) si sarebbe evitato i suoi tre mesi e mezzo in custodia a Regina Coeli, l’ex governatore abruzzese Ottaviano Del Turco (morto lo scorso anno) i suoi 28 giorni nel carcere di Sulmona. Si dirà: anche senza il carcere resta possibile tutelare le esigenze cautelari con misure meno pesanti, a partire dagli arresti domiciliari (applicati molto più di frequente a politici e imprenditori). In realtà la riforma svuota anche questa possibilità con un’altra previsione, più subdola e tecnica ma almeno altrettanto pericolosa.
Per chiedere qualsiasi misura - dal carcere a un semplice obbligo di firma - il pm dovrà infatti motivare il rischio di reiterazione del reato con “comportamenti o atti concreti diversi rispetto al fatto per il quale si procede”. Tradotto: non si potrà più ritenere l’indagato pericoloso “soltanto” perché lo si è già osservato vendere centinaia di dosi o svaligiare dieci appartamenti, ma bisognerà portare qualcos’altro di “diverso”, di estraneo alle modalità con cui è stato commesso il reato. In sostanza, quindi, serviranno anche in questo caso dei precedenti penali: un modo per proteggere ulteriormente gli incensurati, che diventerà molto più difficile sottoporre a misure cautelari.
D’altra parte il governo si era impegnato ufficialmente in questo senso in Parlamento, accogliendo due ordini del giorno del deputato di Forza Italia Enrico Costa. Ma l’effetto potrebbe essere deleterio soprattutto nelle indagini per i reati di violenza sulle donne come maltrattamenti e stalking: con il nuovo requisito, infatti, sarebbe quasi impossibile anche disporre un semplice divieto di avvicinamento alla vittima, non potendolo più motivare sulla base della condotta persecutoria dell’indagato. Nella relazione degli esperti di Nordio, ovviamente, di queste considerazioni non c’è traccia. In compenso però si usano fiumi d’inchiostro per giustificare la salva-ladri con aulico linguaggio accademico: la custodia cautelare, si legge, “stenta a conciliarsi con il principio costituzionale della presunzione di innocenza, (...) che vieta di attribuire alle limitazioni della libertà personale precedenti al giudicato funzioni assimilabili a quelle tipiche della pena”.
Per questo, “quando è in gioco la restrizione più intensa della libertà personale, l’esigenza di tutela della collettività deve rimanere circoscritta a fattispecie criminose che ledano o mettano in pericolo un numero chiuso e adeguatamente selezionato di beni”, “operando una selezione più aderente alla natura della custodia cautelare in carcere quale extrema ratio e al connesso criterio di proporzionalità”. E tanti saluti alla destra “legge e ordine”.











