di Giovanbattista Tona
Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2023
I legami familiari di soci e amministratori con soggetti collusi con la criminalità organizzata non rendono di per sé l’impresa “irredimibile” e il Tribunale sezione misure di prevenzione non può respingere una richiesta di sottoposizione al controllo giudiziario volontario avanzata da una società colpita da interdittiva, affermando che i rapporti di parentela prefigurano non un rischio di infiltrazione ma una più grave condizione di intraneità alle dinamiche mafiose.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n.15156 dell’11 aprile scorso. Secondo la Cassazione “l’equazione tra rapporto familiare e comunanza degli interessi economici, in assenza di indicatori di conferma, ammette deroghe e finisce con il risultare meramente congetturale”. E necessaria, quindi, verificare in concreto e in modo specifico l’influenza del soggetto pericoloso sulla attività economica.
E sulla base dell’intensità, eventuale, maggiore o minore, di questa influenza stabilire se l’impresa sia “bonificabile” o imponga più gravosi interventi preventivi. L’imprenditore colpito da un’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto può chiedere al Tribunale sezione misure di prevenzione - dopo avere impugnato il provvedimento prefettizio dinanzi al Tar - di proseguire la sua attività sottoponendosi a controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34bis del decreto legislativo n.152 del 2011 (codice antimafia).
L’istituto, introdotto con la legge di riforma del 17 ottobre 2017 n. 161 e oramai oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, comporta, come ha affermato Cassazione con la sentenza 9122/2021, una moderna “messa alla prova aziendale” per una tutela recuperatoria contro le infiltrazioni mafiose. Il controllo giudiziario delle aziende può essere disposto dal Tribunale, anche d’ufficio, per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a tre, quando l’agevolazione ai soggetti pericolosi sia occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.
Il sesto comma dell’articolo 34bis prevede anche il controllo giudiziario volontario, applicabile su richiesta di chine sarà destinatario. Vi può fare ricorso l’imprenditore che non abbia subito e non possa subire l’applicazione di una misura di prevenzione più grave ma che patisca gli effetti di un’interdittiva antimafia (o anche del diniego di iscrizione alle white list, come ha di recente affermato Cassazione 2156/2023).










